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                                                                                                                                                                           Disegno realizzato da Giuliano Rita

 

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

    COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1 – Composizione

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell’ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL.

 

Art. 2 – Competenze

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell’istituzione scolastica, che è  quella didattico-educativa-formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento è il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato  ad una calibrata programmazione e all’effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della  libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

                                        

Art. 3 – Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in  sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.

Il dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio dei docenti e  svolge le seguenti funzioni:

  • Formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
  • Convoca e presiede il Collegio;
  • Accerta il numero legale dei presenti;
  • Apre la seduta;
  • Riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
  • Garantisce l’ordinato svolgimento del dibattito;
  • Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
  • Chiude la discussione al termine degli interventi;
  • Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
  • Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
  • Designa eventuali relatori degli argomenti posti all’O.d.G.;
  • Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
  • Scioglie la seduta, esauriti i punti all’odg.;
  • Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all’odg entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale;
  • Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l’ordinato svolgimento.

 

Art. 4 – Dipartimenti

Il Collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per Dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche  specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline.

La composizione dei dipartimenti è deliberata all’inizio di ciascun anno scolastico nell’ambito del POF.

Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico o  un docente coordinatore da lui designato  e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali  obbligatorie.

I Dipartimenti elaborano proposte da presentare al Collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.

 

Art. 5 - Validità della seduta

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione. Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può  chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

 

Art. 6 - Convocazione

Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il  calendario definito nel Piano delle Attività. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti. La comunicazione dell’o.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso.

In casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l’o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima.

 

                                                                    

Art. 7 - Ordine del giorno

Il Presidente mette in discussione i punti all’o.d.g. nell’ordine in cui sono stati elencati nella convocazione. Apre la seduta con le comunicazioni del dirigente scolastico ed informa i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell’attività dell’Istituto e su particolari adempimenti. Tale comunicazione, nel caso in cui preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i presenti regolare notifica e può sostituire  comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del dirigente scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate.

 

L’inversione dell’ordine degli argomenti oggetto di discussione viene messo in votazione all’inizio della seduta. Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati  argomenti da inserire nell’o.d.g. della riunione successiva.

 

Art. 8 – Discussione /dibattito

La discussione di ogni punto all’o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con l’eventuale  supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l’argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta  di  intervenire sull’argomento oggetto di discussione. Ogni intervento relativo al singolo punto all’o.d.g. deve avere una durata limitata, tale da favorire la più ampia partecipazione alla discussione.

Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è  previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell’argomento dibattuto.

Quando sono esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.

Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di  intervenire sull’argomento.

In caso di violazione dei tempi assegnati per l’intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere  la parola.                                                                                                         

 

Art. 9 – Votazione

Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera.

Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente:

  • un docente a favore della proposta ed uno contrario;
  • chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel caso di votazione segrete.

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.

Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne quelle previste dalla  normativa vigente per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione; a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.

La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità in una votazione palese, ai fini dell’approvazione prevale il voto del Presidente.

I voti degli astenuti NON VENGONO CONTATI. Nel caso in cui il numero degli astenuti risultasse considerevole rispetto al numero dei votanti, la proposta andrà rivista e riformulata.

In caso di elezioni di  persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d’età.

In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l’altra.

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude l'o.d.g.

I punti trattati e votati non possono  essere ammessi alla discussione.

                                     

Art. 10 – Deliberazione

La deliberazione collegiale è immediatamente  esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa. Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell’Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 11 – Sospensione/Aggiornamento della seduta

Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall’orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene  comunicata direttamente ai  presenti se compresa nei successivi 5 giorni. In tal caso non è possibile integrare il precedente odg.

In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l’aggiunta di ulteriori punti all’odg.

In nessun caso sarà possibile   ridiscutere argomenti relativi a punti all’odg. sui quali il Collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell’aggiornamento dei lavori.

Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare  la seduta qualora non venga garantito dai presenti l’ordinato e corretto svolgimento dei lavori. 

 

Art. 12 – Verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate conservato dal Dirigente Scolastico, un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta.

E’ data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.

La redazione  del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta.

Le sedute del collegio si aprono con la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente.

I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta  da ogni docente che ne fa parte. 

Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal Collegio,  provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi  in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.

Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal Collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale amministrativo nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.

 

Art. 13 – Modifiche al Regolamento

Una volta approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta, il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

Eventuali modifiche possono  essere proposte per iscritto al Collegio dal Presidente o  da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell’Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal Collegio in cui vengono discusse.

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO

Art. 14 - Norme di funzionamento

  1. La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente
  2. Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio d’Istituto.
  3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
  4. Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano.
  5. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente.
  6. Il Presidente del Consiglio d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta
  7. L'Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto su proposta del Presidente della Giunta
  8. A conclusione di ogni seduta del Consiglio d’Istituto, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno della riunione
  9. Il Consiglio d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire
  10. Il Consiglio d’Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di
  11. Delle commissioni nominate dal Consiglio d’Istituto possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola.
  12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio d’Istituto; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
  13. Le sedute del Consiglio d’Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
  14. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione in apposito albo dell'Istituto, della copia integrale, sottoscritta dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal
  15. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
  16. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.
  17. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
  18. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio d’Istituto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze, attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio d’Istituto.

 

ALTRI ORGANI COLLEGIALI

 

  1. 15 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva
  2. Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli T.A., due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
  3. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta
  4. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta del

 

Art. 16 - Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione del Servizio dei docenti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

  • in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del Lgs. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
  • alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli 438, 439 e 440 del D.Lgs. 297/94;
  • ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

 

Art. 17 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione

  1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei
  2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento concordato ed approvato prima dell'inizio delle L’avviso di convocazione è dato per iscritto ai docenti e ai genitori eletti.

 

  1. 18 - Norme di funzionamento dell’Organo di Garanzia
  2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente e da un genitore, indicati dal Consiglio di Per la componente docenti e genitori è prevista la nomina di un componente supplente che interviene in caso di incompatibilità o dovere di astensione del componente titolare.
  3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, 249).
  4. In particolare, l'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, o di chi dimostri interesse, contro le sanzioni
  5. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso me
  6. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta.
  7. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno del compo Il componente impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
  8. Ciascun componente dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'Ordine del
  10. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

 

Art. 19 - Gruppo di lavoro per l’integrazione degli alunni in situazione di disabilità.

  • La componente docente del Gruppo di studio e di Lavoro (GLH) di cui all' 15 della L. 104/92 è individuata dal Collegio dei docenti all’inizio di ciascun anno scolastico; del gruppo fanno obbligatoriamente parte i docenti specializzati di sostegno e almeno un docente di ciascuna classe/sezione che accoglie alunni in situazione di disabilità. Del gruppo fanno parte anche il Dirigente Scolastico e, in rappresentanza dei genitori, il presidente del Consiglio d’istituto o altro genitore disponibile individuato dal Dirigente Scolastico. Il GLH è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, la funzione di segretario verbalizzante è attribuita dal presidente ad un docente specializzato di sostegno.
  • La convocazione del GLH è disposta dal dirigente mediante:

- comunicazione interna per il personale docente;

- convocazione individuale per i rappresentanti esterni. Nella convocazione è riportato l’ordine del giorno.

- Il GLH si riunisce ordinariamente all’inizio ed al termine dell’anno scolastico; la convocazione è obbligatoria anche quando è richiesta:

  1. dal Dirigente Scolastico;
  2. dalla maggioranza dei docenti specializzati di sostegno;
  3. dal Collegio Docenti, dal Consiglio d’Istituto, da un Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione;
  4. da uno o più degli operatori socio-sanitari;
  5. dal rappresentante dei
  • Il GLH delibera pareri vincolanti in ordine a:
  • segnalazione all’Ufficio Scolastico Regionale della previsione degli alunni in situazione di disabilità per l’A.S. successivo;
  • richiesta, all’ente locale, di assistenti di primo livello di cui all’art. 13, comma 3 della 104/1992;
  • criteri e modalità generali di organizzazione delle attività d’integrazione a livello di
  • Al GLH si applicano tutti i vincoli e gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sensibili di cui al Lgs 196/2003.
  • La partecipazione del personale scolastico alle sedute del GLH non dà diritto a compenso

 

Art. 20 - Collaboratori del Dirigente Scolastico

I collaboratori del Dirigente Scolastico di cui al comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni sono designati con nomina scritta; nella nomina sono specificate le deleghe e le funzioni attribuite.