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                                                                                                                                                                           Disegno realizzato da Giuliano Rita

 

REGOLAMENTO D'ISTITUTOREGOLAMENTO

D’ISTITUTO

 

 

Visti gli articoli 10, comma 3 lettera "a" e 42 del D.Lgs 297/94;

Vista la CM 16 aprile 1975 n. 105;

Visto il DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007;

Visto l’art. 40 del D.I. 44/2001;

Visto l’art. 20 del D.Lgs 196/2003;

Viste  le  linee  di  indirizzo  ed  indicazioni  in  materia  di  utilizzo  di  “telefoni  cellulari”  e  di  altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica emanate il 15/3/2007;

Vista la Direttiva Ministeriale del 30 novembre 2007 n. 104;

l'Istituto Scolastico Comprensivo "G. Mameli" adotta il presente regolamento per: 

  • realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola;
  • ottimizzare l'impianto organizzativo;
  • utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi;
  • tutelare la sicurezza personale, altrui e propria;
  • stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti;
  • salvaguardare il patrimonio.

 

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio d’Istituto, nella seduta del   con deliberazione n. , previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, espresso in data  e diventa efficace ed operativo a far data dal. Eventuali variazioni dovranno essere sottoposte all’approvazione del Consiglio d’Istituto.

Esso costituisce riferimento e norma per il personale, per gli  alunni,  per l'utenza in genere dell'Istituto.

Ha  validità  triennale,  salvo  modifiche  e/o  integrazioni  che  si  rendessero necessarie.

 

 


 

 

REGOLAMENTO ALUNNI

 

Art. 1 - Diritti

 

  1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti.
  2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
  3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
  4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigenti scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
  5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
  6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
  7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

 

  • un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di qualità;
  • offerte formative aggiuntive e integrative;
  • iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  • la salubrità e la sicurezza degli ambienti;
  • la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  • servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

 

Art. 2 - Doveri

 

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
  3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento sempre corretto.
  4. Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola e partecipare ad ogni attività con un abbigliamento sobrio e rispettoso della propria e altrui dignità oltre che adeguato alla vita scolastica.
  5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’Istituto.
  6. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
  7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
  8. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto durante le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione.

 Art. 3 - Modalità di entrata a  scuola

Visto che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte della Scuola;

Fermo restando il principio giuridico secondo cui l’obbligo di sorveglianza sul minore cessa esclusivamente con il suo affidamento ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;

Considerato che secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell’avvocatura dello Stato è necessario adottare disposizioni interne all’Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati.

Considerato che la giurisprudenza ritiene, che l’affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta diligenza e con l’attenzione richieste dall’età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori.

Tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall’inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persona da questi delegata e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell’insegnante va commisurata all’età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidatigli e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita.

Visto che è stato affermato che non valgono ad escludere le responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi, impliciti o formali- impartite dalla famiglia, ove esse non assicurino l’incolumità dell’alunno al momento della riconsegna; 

l’Istituto Comprensivo “G. MAMELI” adotta il presente Regolamento per definire le MODALITÀ relative all’entrata ed all’uscita degli alunni.

 

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola 5 minuti prima dell’avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni. 

L’obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L’obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.

 

Art. 4 – Entrata posticipata

 

Per l’entrata posticipata rispetto agli  ingressi previsti è sempre necessaria la presenza di  un genitore o di un altro delegato allo scopo.

 

Art. 5 – Uscite anticipate

 

Durante l’ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l’operazione di prelevamento. I genitori possono ritirare anticipatamente i propri figli solo in caso di reale necessità. Il numero massimo delle uscite anticipate e/o ingresso posticipato non deve essere superiore ai 5 giorni nell’anno scolastico. Le richieste sistematiche (casi particolari, terapie…) andranno autorizzate dal Dirigente Scolastico.

 

 

Art. 6 – Delega al ritiro dell’alunno

 

Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni e in caso di uscita anticipata e per l’ingresso posticipato, i genitori possono delegare fino tre persone utilizzando l’apposito modulo fornito dalla scuola secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa. L’assistente e l’autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune di domicilio. In tal caso, l’obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano sul portone o cancello della scuola.

 

Art. 7 – Uscita autonoma degli alunni

 

Trattandosi di minori, alla luce di quanto espresso in premessa, l'uscita autonoma degli alunni, al termine delle lezioni, sarà consentita solamente dopo una valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili, ovvero l’età, il livello di maturazione raggiunto dai minori frequentanti e le condizioni ambientali in cui la scuola è inserita e gli alunni vivono, sempre in situazione di normalità. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato da parte della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La richiesta di autorizzazione al rientro a casa, in compagnia di altro minore è equiparata alla richiesta di autorizzazione al rientro a casa da solo e non può essere in nessun modo accolta. La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni,  consente l'uscita autonoma agli alunni della Scuola Sec. Di I Grado che:

 

  • abitano vicino alla scuola
  • devono percorrere comunque strade non pericolose e protette da adulti o altre figure
  • sono responsabili, attenti e autonomi e hanno senso del pericolo
  • sono comunque ritenuti in grado di raggiungere senza eccessivi rischi e pericoli la propria abitazione

 

I genitori degli alunni di Scuola Secondaria di I Grado compileranno una richiesta, su modulo apposito fornito dalla scuola, in cui dichiareranno che il proprio figlio, nell’ottica di una progressiva acquisizione di autonomia e di responsabilità, può uscire da scuola da solo, a piedi, al termine dell’orario delle lezioni.

 

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest’ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all’uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.

 

Art. 8 – Ritardo nel ritiro dell’alunno

 

I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell’imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell’alunno.

Nell’ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza che avvenga alcuna informazione, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori – tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l’insegnante informerà il Dirigente Scolastico perché si prendano i provvedimenti del caso.

 

Art. 9 - Comunicazioni scuola - famiglia

  1. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.
  2. Per la Scuola dell'Infanzia le comunicazioni vengono affisse in bacheca nei singoli plessi e/o inviate a casa tramite avvisi stampati e distribuiti ai bambini.

 

Art. 10 - Ritardi - assenze

  1. Alla Scuola Primaria e Secondaria di I Grado i ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo tramite Per tutti gli ordini scolastici, il verificarsi di ripetuti ritardi in un lasso di tempo breve comporta la segnalazione al Dirigente Scolastico.
  2. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite diario (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado) e devono essere presentate al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione, all’insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. Dopo la terza volta che l’assenza non viene giustificata verrà considerata “assenza ingiustificata”.

 

Art. 11 - Esoneri

  1. Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Educazione Fisica per l’intero anno scolastico dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un genitore (Legge Regionale 25 giugno 2008, 15) e, a richiesta, la certificazione medica attestante l’effettiva impossibilità a partecipare all’attività pratica prevista. L’esonero riguarda comunque la sola attività pratica: l’alunno non viene esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente valutato.
  2. Gli alunni esonerati dall’insegnamento della Religione Cattolica saranno impegnati in attività alternative, in base alle richieste fatte dai rispettivi genitori e sentito il Collegio dei Docenti, per l’utilizzo degli insegnanti a disposizione.

 

Art. 12 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico

  1. Gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici uno per volta per ciascuna classe. Alla scuola dell'Infanzia vengono accompagnati da un collaboratore scolastico.
  2. Prima e dopo la ricreazione non è possibile uscire dalla classe per andare al bagno, così come durante la prima ora di lezione e tra una lezione e l’altra, se non per plausibili e non continuativi motivi, altrimenti sarà necessaria la richiesta dei genitori con allegata, eventuale, certificazione medica.
  3. Le macchinette di distribuzione di bevande e cibi presenti presso gli edifici sono ad uso esclusivo del personale scolastico. L’acquisto delle merendine dai distributori automatici è consentito solo agli alunni della scuola Sec. di I Grado esclusivamente prima dell’inizio delle lezioni.
  4. Agli alunni non è consentito svolgere incarichi relativi al funzionamento scolastico (fotocopie, recupero materiale, ) cui è destinato il personale ausiliario.
  5. Al cambio di insegnante nella classe non è consentito agli alunni di uscire dall’aula e/o di schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell’attività didattica nelle altre classi.
  6. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nelle aule speciali solo accompagnati dall’insegnante o sotto il controllo di un collaboratore scolastico che se ne assuma la responsabilità.
  7. Durante gli intervalli sia all’interno dell’edificio sia nei vari cortili, gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti preposti all’assistenza secondo le regole vigenti nei diversi plessi dell’Istituto in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo.

 

 

Art. 13 -  Norme di comportamento Scuola dell’Infanzia

 

  1. Accoglienza

I bambini sono accolti nel locale indicato dall’insegnante di turno nell’orario previsto nei vari plessi. I genitori devono sempre accompagnare fino all’interno della scuola i bambini e affidarli all’insegnante. Il collaboratore scolastico rimane nell’atrio per sorvegliare l’entrata e vi permane nel corso dell’orario delle attività didattiche, se non impegnato per supporto didattico o assistenza alla persona.

 

  1. Contributo dei collaboratori scolastici all’attività delle sezioni

Il collaboratore scolastico di turno accompagna gli alunni ai servizi igienici. Se il docente in servizio si allontana dalla classe per improrogabile necessità, deve consegnare la classe al collaboratore scolastico che svolge attività di vigilanza.

 

  1. Abbigliamento

Per l’autonomia dei bambini è sconsigliato l’utilizzo di body, salopette, cinture, bretelle. Le insegnanti non sono responsabili per lo scambio o lo smarrimento di indumenti e oggetti personali, pertanto i genitori sono invitati a contrassegnare indumenti e oggetti con il nome del bambino.

 

  1. Igiene personale e prevenzione pediculosi 

Ricordiamo che l’igiene personale è importantissima, garanzia di convivenza serena. I collaboratori scolastici e le insegnanti curano il rispetto delle norme igieniche quotidiane nei vari momenti della giornata (attività didattica, spuntino, mensa e corretto utilizzo dei servizi igienici). I genitori sono invitati a controllare giornalmente la pulizia dei figli e degli abiti per evitare spiacevoli inconvenienti. Consigliamo a coloro che hanno bambine con i capelli lunghi di tenerli raccolti. Le insegnanti distribuiscono materiale informativo sulla prevenzione della pediculosi, che illustri la prassi da seguire, in caso di necessità.

 

  1. Spostamenti in mensa

Per accedere alla mensa i bambini si dispongono in modo ordinato sotto la supervisione delle insegnanti in servizio.

 

  1. Utilizzo dell’atrio e del cortile 

Le insegnanti in servizio si dispongono negli spazi esterni in modo tale da poter controllare e prevenire ogni occasione di rischio.

 

  1. Uscite anticipate

La coordinatrice di plesso, delegata dal Dirigente Scolastico, può autorizzare le uscite anticipate degli alunni. Si precisa che i genitori che non prendono in consegna il bambino personalmente lo devono affidare a persona maggiorenne il cui nominativo risulti nel foglio deleghe compilato all’inizio dell’anno scolastico.

 

  1. Termine delle attività

Al termine delle attività il collaboratore scolastico apre il cancello/portone per consentire l’ingresso ai genitori e sorveglia l’uscita.

 

  1. Responsabilità nella vigilanza degli alunni 

Al termine delle lezioni non si può sostare nel cortile dell’edificio scolastico. Durante le assemblee e i colloqui si invitano i genitori a non portare con sé i propri figli, sia per motivi di sicurezza, in quanto non è possibile sorvegliarli adeguatamente, sia per evitare disturbo alle attività in corso.

 

  1. Assenze ingiustificate 

Nel caso in cui un alunno si assenti senza giustificazione per un periodo superiore a quindici giorni consecutivi, il suo nominativo viene segnalato al Dirigente Scolastico per gli accertamenti di competenza.

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA

 

PLESSO

VIALE DELLA VITTORIA

 

CARCHITTI

Orario di apertura

da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 13.00

da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle16:00

Pranzo: 12:00 - 13:00

Entrata

8:00 - 9:00

8:00 - 9:00

Uscita

 

12:30 - 13:00

15:30 – 16:00

 

 

Art.14 - Norme di comportamento

 

  1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.
  2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui; saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero verificarsi tra gli alunni.
  3. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.
  4. È comunque vietato utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche all’interno delle strutture scolastiche, a meno che ciò non sia espressamente autorizzato dai docenti per fini didattici. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola. E’ vietato eseguire filmati in classe o negli spazi interni alla scuola e poi diffonderli nel web (violazione della legge sulla privacy).
  5. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola saranno tenuti a risarcire i danni.
  6. I servizi vanno utilizzati in modo corretto, rispettando le più elementari norme di igiene e pulizia.
  7. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato alle attività proposte. Nelle scuole dell’infanzia e primaria è obbligatorio l’uso del grembiule.
  8. Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai coordinatori di plesso e mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere come momento educativo anche quello del pasto.

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA

 

PLESSO

VIALE DELLA VITTORIA

 

CARCHITTI

Orario di funzionamento

 

 

TEMPO PIENO 40 ORE

da lunedì a venerdì, dalle 8:20 alle 16.00

Pranzo: 12:20 - 13:20 (due turni)

 

TEMPO NORMALE 27 ORE

3 VOLTE, dalle 8:20 alle 13.20

1 VOLTA, dalle 8.20 alle 16.20

IL VENERDI’ dalle 8.20 alle 12.20

 

 

TEMPO PIENO 40 ORE

da lunedì a venerdì, dalle 8:20 alle16:20

Pranzo: 12:20 - 13:20 (due turni)

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA SEC. I GRADO

 

PLESSO

 

CARCHITTI

Orario di funzionamento

 

 

TEMPO NORMALE 30 ORE

da lunedì a venerdì, dalle 8:10 alle14:10

 

Art. 15 - Mancanze disciplinari

 

Configurano mancanze disciplinari da parte degli alunni di scuola primaria i seguenti comportamenti:

 

  1. presentarsi alle lezioni ripetutamente in ritardo e/o sprovvisti del materiale scolastico;
  2. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
  3. giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all’esterno;
  4. rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;
  5. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, telefoni cellulari senza la specifica autorizzazione, materiali pericolosi;
  6. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di Istituto;
  7. sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
  8. utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche;
  9. offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;
  10. ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante.

 

Sarà inoltre cura degli insegnanti verificare con i genitori eventuali responsabilità degli alunni in merito a ritardi ripetuti.

 

Mancanze disciplinari da parte degli alunni di scuola Sec. di I Grado:

  • Si configurano come mancanze lievi:
    • presentarsi alle lezioni in ritardo;
    • non giustificare le assenze;
    • disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
    • tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni.
    • non presentarsi con un abbigliamento sobrio e rispettoso della propria e altrui dignità oltre che adeguato alla vita scolastica.
  • Si configurano come mancanze gravi:
    • utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico. L’utilizzo sarà regolato PER FINI DIDATTICI dai singoli docenti;
    • fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
    • frequentare irregolarmente le lezioni;
    • mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
    • imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
    • rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione;
    • reiterare un comportamento scorretto di cui alle mancanze lievi.
  • Si configurano come mancanze gravissime:
    • insultare, minacciare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o che le offese si configurino come razziste;
    • sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’istituzione scolastica;
    • compiere atti di vandalismo su cose;
    • compiere atti di violenza su persone;
    • compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona;
    • non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all’interno dell’Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);
    • compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone;
    • fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto o negli spazi adiacenti;
    • raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.

 

Art. 16 - Provvedimenti disciplinari

Si rimanda all’apposito Regolamento di Disciplina. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Gli interventi educativi sono graduali, applicati a discrezione degli insegnanti in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze.

 


 

 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

1 - Valutazione del comportamento degli studenti

L’Istituto fa proprie le disposizioni normative previste in merito dal M. 16 gennaio 2009, n. 5:

 

Articolo 1 - Finalità della valutazione del comportamento degli studenti.

La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del DL 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità:

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;

- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;

- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti.

 

Articolo 2 - Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento

 

  1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi.
  2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Cdc ai sensi della normativa vigente e, a partire dall’a.s. 2008-09, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
  3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.
  4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Cdc soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo.

 

Articolo 3 - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento

 

  1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno.
  2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno. In particolare, tenuto conto della valenza formativa e educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Cdc tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 del presente decreto.

 

Articolo 4 - Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente

 

  1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particola- re gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
  2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:-nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;-successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema, disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.
  3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e
  4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri propri figli.

Art. 2 - Sanzioni disciplinari

  1. Viste le norme relative al comportamento degli alunni, visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto il P.R. 249/98, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”, visto il patto formativo condiviso con le famiglie, l’Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme:

 

TABELLA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

(da intendersi come progressive in relazione alla gravità e alla recidivanza)

 

1) Mancanze nella frequenza e nell’impegno: comportamenti individuali che compromettono il corretto svolgimento delle attività didattiche garantite dal curricolo di Istituto

           COMPORTAMENTI

PROVVEDIMENTI

ORGANO  COMPETENTE

        

  1. A - Frequenza irregolare per negligenza, ritardi immotivati e ripetuti, abituale irregolarità nella presentazione delle giustificazione

      

  • nota sul diario personale
  • convocazione dei genitori tramite diario
  • convocazione dei genitori tramite lettera protocollata e registrazione sul registro di classe
  • intensificazione del lavoro scolastico a casa
  • in caso di recidivanze, intervento sul voto di condotta

 

  • insegnante
  • insegnante
  • coordinatore del C d C

      (Consiglio di        Classe)

  • coordinatore del C d C
  • C d C e DS (Dirigente Scolastico)
  1. B – Trascuratezza e  ritardo abituale nella esecuzione dei compiti e dello studio individuale a casa, rifiuto nella applicazione in classe sia nell’attenzione sia nella esecuzione
  1. C – Negligenza nell’avere con sé il materiale didattico necessario

 

  1. D – Falsificazioni di firme e/o altre alterazioni
  • convocazione immediata dei genitori
  • sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere
  • al termine del quadrimestre intervento sul voto di condotta

  • coordinatore del C d C
  • C d C e DS
  • C d C e DS
  1. E – Elevato numero di assenze; assenze ingiustificate

 

  • nota sul diario personale
  • comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera protocollata
  • segnalazione alle autorità competenti (vigili urbani, servizio sociale…)
  • al termine del quadrimestre penalizzazione sul voto di condotta per le assenze ingiustificate
 
  • insegnante
  • coordinatore C d C
  • DS
  • C d C e DS
  1. F – Assenze strategiche; assenze dall’attività di educazione fisica senza presentazione di idoneo certificato medico

 

  • nota sul diario personale
  • comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera protocollata
    • al termine del quadrimestre penalizzazione sul voto di condotta per le assenze ingiustificate

 

  • insegnante
  • coordinatore CdC
  • C d C e DS

 

 

 

 

2) Mancanza di rispetto al personale della scuola o ai compagni: comportamenti individuali che recano danno alla morale altrui, che non garantiscono il sereno svolgimento delle lezioni, che non favoriscono le relazioni interpersonali

  1. A – Interventi inopportuni durante le lezioni e/o interruzioni

 

  • nota sul diario personale
  • ammonizione e annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori
  • in caso di recidivanze, sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere
  • Insegnante
  • firma della vice-preside
  • C d C e DS

 

  1. B – Abbigliamento non adeguato al contesto scolastico

 

  • nota sul diario personale
  • ammonizione e annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori
  • in caso di recidivanze, sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti  da svolgere

 

 

 

  • insegnante
  •  firma della vice-preside
  • C d C e DS

 

  1. C – Atteggiamento offensivi nei confronti dei compagni (insulti, uso di termini volgari…) o rivolti al personale della scuola

 

  • nota sul diario personale
  • ammonizione e annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori
  • attività di servizio nei confronti delle persone offese
  • testo di commento motivato e autocritico sui fatti accaduti
  • sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere
  • sospensione dalla scuola di un giorno
  • in caso di recidivanze, la sospensione aumenterà ogni volta di un giorno
  • al termine del quadrimestre intervento sul voto di condotta

 

  • insegnante
  • firma della vice-preside
  • C d C
  • C d C
  • C d C e DS
  • C d C e DS
  • C d C e DS
  • C d C e DS

 

  1. D – Molestie e/o atteggiamenti

persecutori e prevaricatori, atti o parole che tendano ad emarginare altri allievi  (specialmente i più deboli)

 

 

 

  • ammonizione e annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori
  • testo di commento motivato e autocritico sui fatti accaduti
  • sospensione dalla scuola (da 1 a 3 gg)
  • in caso di recidivanze, la sospensione aumenterà ogni volta di un giorno
  • al termine del quadrimestre intervento sul voto di condotta
  • segnalazione ai servizi sociali o alle autorità competenti

 

  • coordinatore del CdC
  • CdC
  • CdC, DS e Consiglio di

       Istituto

  • CdC, DS e Consiglio di

        Istituto

  • CdC e DS
  • DS

 

  1. E – Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale di segreteria, dei collaboratori scolastici.

 

 

 

 
  • nota sul diario personale
  • ammonizione e annotazione sul registro di classe con registrazione sul Libretto personale
  • attività socialmente utili
  • testo di commento motivato e autocritico sui fatti accaduti
  • sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza
  • sospensione dalla scuola di almeno 1 giorno
  • in caso di recidivanze, la sospensione aumenterà ogni volta di un giorno
  • al termine del quadrimestre intervento sul voto di condotta
  • Insegnante 
  • firma della vice-preside
  • CdC
  • CdC
  • CdC e DS
  • CdC e DS
  • CdC e DS
  • CdC e DS

 

 

 

 

3) Mancanza di rispetto delle norme che tutelano la salute e la sicurezza: violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza, negligenza nell’utilizzo delle attrezzature scolastiche, uso scorretto di cellulari o attrezzature elettroniche

  1. A – Mancanza di rispetto delle norme di sicurezza attraverso comportamenti che mettano a repentaglio la sicurezza e la salute propria e altrui (azioni fisiche quali spinte, scherzi, sgambetti…)
  • nota sul diario personale
  • convocazione dei genitori tramite diario
  • convocazione dei genitori tramite lettera protocollata
  • attività socialmente utili
  • testo di commento motivato e autocritico sui fatti accaduti
  • sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza

 

  • insegnante
  • insegnante
  • coordinatore del CdC
  • CdC
  • CdC
  • CdC e DS

 

 

  1. B – Gravi comportamenti individuali o di gruppo, quali aggressioni fisiche e lesioni

 

  • ammonizione e annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori
  • sospensione dalla scuola (da 3 a 15 gg)
  • in caso di recidivanze, la sospensione aumenterà ogni volta di un giorno
  • intervento sul voto di condotta
  • segnalazione ai servizi sociali e/o denuncia alle autorità di pubblica sicurezza
  • firma della vice-preside
  • CdC, DS e Consiglio di Istituto
  • CdC, DS e Consiglio di Istituto
  • CdC e DS
  • DS
  1. C – Cattivo uso delle attrezzature e del materiale della palestra, dei laboratori, della biblioteca, delle aule, della mensa e dei servizi. Non rispetto delle norme igieniche
  • nota sul diario personale
  • ammonizione e annotazione sul registro di classe
  • attività socialmente utili
  • testo di commento motivato e autocritico sui fatti accaduti
  • sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere
  • sospensione dalla scuola
  • risarcimento dei danni 
  • insegnante
  • coordinatore del CdC
  • CdC
  • CdC
  • CdC e DS
  • insegnante
  • firma della vice-preside
  • CdC
  • CdC
  • CdC
  • CdC e DS
  • DS e Consiglio di Istituto
  1. D- Danneggiamento, smarrimento, e asporto delle attrezzature suddette

 

  1. E – Danni alle attrezzature disposte per la Sicurezza
 
 
  1. F – Vendita/acquisto di biglietti per spettacoli o di altro materiale non autorizzato
  • nota sul diario personale
  • requisizione dell’oggetto e restituzione ai genitori in Segreteria
  • in caso di recidivanze, sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compititi da svolgere
  • se l’evento si ripete, sospensione dalla scuola e intervento sul voto di condotta
 
  • insegnante
  • insegnante
  • CdC e DS
  • CdC e DS
  1. G – Portare a scuola oggetti non attinenti l’attività scolastica; uso di cellulari, fotografie, filmati
  • nota sul diario personale
  • requisizione dell’oggetto e restituzione ai genitori in Segreteria
  • in caso di recidivanze, sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compititi da svolgere
  • se l’evento si ripete, sospensione dalla scuola e intervento sul voto di condotta
  • nel caso di filmati o uso illecito di immagini, la sospensione avverrà in base alla gravità e si interverrà sul voto di condotta
  • segnalazione alle autorità competenti (Tribunale per i minori, pubblica sicurezza …)

 

  • insegnante
  • insegnante
  • CdC
  • CdC e DS
  • CdC e DS

 

  • DS
  1. H – Portare a scuola oggetti che possono procurare danni alle persone .

 

  • requisizione dell’oggetto e restituzione ai genitori
  • ammonizione e annotazione sul registro di classe con registrazione sul Libretto personale
  • attività socialmente utili
  • testo di commento motivato e autocritico sui fatti accaduti
  • sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere
  • sospensione dalla scuola
  • se l’evento si ripete, sospensione dalla scuola e intervento sul voto di condotta
  • segnalazione ai servizi sociali o alle autorità competenti

 

  • insegnante
  • firma della vice-preside
  • CdC
  • CdC
  • CdC
  • CdC
  • CdC e DS
  • DS

 

 

  1. Le sanzioni disciplinari comminate allo studente verranno segnalate nel fascicolo personale dello stesso e lo seguiranno nel suo iter
  2. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
  3. Ogni team docenti o Consiglio di classe elabora un proprio regolamento circa le sanzioni per dimenticanze del materiale, ritardi nelle consegne, mancato svolgimento dei compiti ed altri aspetti concernenti gli obiettivi educativi della classe.

 

Art. 3 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

 

  1. L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività delle azioni e comunicazioni: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento. Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata, non oltre 30 giorni dalla segnalazione scritta di richiesta di sanzione disciplinare, la data dell’audizione in contraddittorio, davanti all’organo collegiale competente sulla sanzione, e il termine di chiusura del procedimento.
  2. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dall’organo collegiale (Consiglio di Classe o d’Istituto) davanti ai propri genitori. Dell’audizione viene redatto verbale a cura del segretario dell’organo collegiale.
  3. Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come controinteressati.
  4. A seguito dell’audizione, potrà seguire:
    • l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
    • richiesta verbale o scritta dei genitori di sospendere in tempo utile l’eventuale sospensione dalle lezioni e convertirla con la frequenza e partecipazione dell’alunno/a in attività riparatorie;
    • l’esame degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere compresa l’eventuale conversione della sanzione se richiesta dai genitori e ritenuta opportuna.

 

Art. 4 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo Collegiale

 

L’Organo Collegiale viene convocato per il contraddittorio e la successiva eventuale deliberazione anche con eventuale indicazione della conversione della sanzione. La deliberazione dell’organo collegiale è presa a maggioranza dei presenti e a parità di voto è determinante quello del Presidente dell’organo collegiale. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico o agli esami. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta nel più breve tempo possibile. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è esecutivo con l’avvenuta notifica ai genitori, in forma scritta con consegna e ricevuta a mano o con raccomandata.

 

Art. 5 - Attività riparatorie

 

Le sanzioni disciplinari possono essere convertite nelle seguenti attività riparatorie:

 

  • supporto al personale collaboratore scolastico e docente;
  • collaborazione relative a progetti scolastici o della comunità;
  • riordino del materiale didattico e delle aule;
  • sistemazione delle aule speciali e dei laboratori;
  • interventi per la manutenzione delle strutture interne ed esterne;
  • collaborazione con le associazioni di volontariato; attività di supporto alla Biblioteca Scolastica. 

L’attività sarà commisurata alle reali possibilità dell’alunno e corrispondente alla mancanza disciplinare.

 

Art. 6 – Danni e risarcimenti

 

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
Nel caso in cui non fosse possibile conoscere i nominativi del/dei responsabile/i dei danneggiamenti e/o degli atti vandalici causati alla scuola nel corso dell’anno scolastico, avvisati del fatto i genitori di tutti gli alunni che hanno utilizzato i locali, gli arredi, gli strumenti e attrezzature ecc., sentiti, inoltre gli stessi genitori riuniti in assemblea e ascoltati gli alunni di cui sopra, si sollecitano gli stessi genitori e alunni a proporre e attuare: interventi per la riparazione e/o il recupero-ripristino dei danni apportati alla scuola; avviare la raccolta di contributi per effettuare la riparazione e/o il recupero dei danni. Qualora da parte dei genitori e degli alunni già informati dei danneggiamenti apportati alla scuola e sollecitati agli interventi precedentemente descritti non dovesse arrivare alcun apporto per la riparazione e/o il recupero dei danni, osservato e considerato che non è possibile utilizzare fondi del bilancio scolastico per la riparazione di danneggiamenti e atti vandalici apportati alla scuola, la scuola in prima istanza applicherà diritti di segreteria, sul rilascio delle certificazioni scolastiche richieste dagli alunni che hanno utilizzato le strutture danneggiate, per una cifra complessiva utile alla riparazione dei danni subiti e/o in seconda istanza chiederà l’integrazione del contributo annuale a tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola. Il Dirigente scolastico, acquisiti i preventivi per la riparazione dei danni apportati, informato il Consiglio d’Istituto, farà fissare dallo stesso organo la cifra dei diritti di segreteria da applicare sul rilascio delle certificazioni richieste dagli alunni utenti delle strutture e oggetti danneggiati e la quota dell’integrazione del contributo annuale. L’applicazione dei diritti di segreteria sarà attuata per i danni già causati nel precedente anno scolastico e comunicati ai genitori e agli alunni.

 

Art. 7 – Disposizioni generali

Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico di riferimento.

 

Art. 8 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all’Organo di Garanzia interno alla scuola. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola. L’Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

 

Art. 9 - Organo di Garanzia 

L’Organo di Garanzia interno è composto da: Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede; un docente designato dal Consiglio di istituto che designa anche un membro supplente; due genitori, individuati tra quelli eletti nel Consiglio di istituto
Le competenze dell’Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall’art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall’art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235. L’Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell’eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti. L’organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. Le adunanze dell’Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

 


 


 

             

                 

   

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

scarica

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglie segnala e sottolinea la necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le giovani generazioni. Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, ma che impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori degli alunni e degli studenti ed i genitori, da parte loro, dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici dell’istituzione scolastica.

Il presente “Patto Educativo di Corresponsabilità” viene congiuntamente sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dai genitori per sottolineare con un gesto simbolicamente assai significativo le responsabilità che la scuola e la famiglia consapevolmente si assumono ciascuna nel rispetto dei reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali. 

 

 

 

 

LA SCUOLA
SI IMPEGNA A ...

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA  A ...

LO STUDENTE SI IMPEGNA A ...

OFFERTA FORMATIVA

Proporre una Offerta Formativa attenta ai bisogni degli studenti, delle famiglie e del territorio.

Favorire il successo formativo di ciascuno studente.

Promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e l’orientamento formativo.

Favorire la piena integrazione di tutti gli studenti, con riguardo particolare a quelli disabili o stranieri o con specifiche difficoltà relazionali e/o di apprendimento.

Conoscere e condividere il POF per collaborare con l’Istituto nell’attuazione dello stesso.

Sostenere e motivare i propri figli perché possano esprimere al meglio le loro possibilità.

Partecipare alle iniziative e agli incontri proposti ai genitori.

Condividere il valore della integrazione, rinforzandone la piena consapevolezza nei propri figli.

Partecipare attivamente e costantemente alle iniziative proposte dalla scuola.

Mettere costantemente in campo le sue doti migliori.

Partecipare in modo con- sapevole e produttivamente alle attività proposte.

Favorire in tutti i modi i rapporti di collaborazione e il rispetto tra compagni, fino a diventare protagonista anche di iniziative di integrazione sociale e di umana solidarietà.

PARTECIPAZIONE

Garantire le migliori condizioni organizzative per strutturare un rapporto efficacemente collaborativo con le famiglie: calendarizzare gli incontri periodici sulla valutazione degli apprendimenti; rendere pubblico l’orario di tutti i docenti per i colloqui individuali con genitori; ecc.

Curare in modo particolare la comunicazione con le famiglie, utilizzando anche il sito web e la posta elettronica.

Valutare  le proposte delle famiglie anche quando non vengono accolte.

Considerare la collaborazione con la scuola un valore decisivo per la qualità dell’esperienza scolastica di ciascuno studente.

Prendere sempre visione degli avvisi e delle comunicazioni della scuola, dandone riscontro firmato ai docenti.

Formulare proposte che siano rispettose delle regole dell’istituzione scolastica.

Contribuire in maniera sempre più consapevole a favorire il dialogo fra la scuola e la famiglia assumendo atteggiamenti ispirati alla verità e alla lealtà.

Consegnare puntualmente ai genitori le comunicazioni della scuola e riportare ai docenti gli avvisi firmati

Esprimere civilmente il proprio punto di vista sia ai docenti, sia al Dirigente Scolastico.

 

 

LA SCUOLA
SI IMPEGNA A...

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A...

LO STUDENTE SI IMPEGNA A...

RELAZIONI

Favorire in ogni modo la costruzione di un ambiente formativo caratterizzato dalla serenità del clima educativo e dalla serietà dei percorsi di insegnamento e di apprendimento.

Promuovere rapporti interpersonali positivi fra studenti, docenti e personale ausiliario, definendo regole certe e condivise.

Riconoscere, rispettare e valorizzare il ruolo fondamentale della famiglia nel processo educativo.

Gestire con la necessaria riservatezza le informazioni relative agli studenti e alle loro famiglie.

Rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza.

Instaurare con i docenti e con tutto il personale scolastico rapporti sempre ispirati al rispetto delle regole del vivere civile anche in tema di risoluzione dei conflitti.

Non esprimere opinioni e giudizi sui docenti e sul loro operato in presenza dei propri figli, scegliendo sempre la strada del dialogo con i docenti stessi per chiarire le situazioni di criticità.

Affrontare le questioni legate all’esperienza scolastica dei propri figli nelle sedi opportune.

Riconoscere come indispensabile il suo personale contributo a favore della serietà e della serenità della vita scolastica quotidiana.

Rispettare sempre e costantemente la dignità personale dei docenti e dei compagni di classe, rifuggendo da comportamenti offensivi, canzonatori e/o violenti.

Accettare il punto di vista dei docenti anche quando non coincide con il proprio, senza rinunciare a sostenere con la massima correttezza le proprie opinioni.

Esprimere anche disagi e difficoltà personali con i docenti, con i genitori e con il Dirigente.

 

VALORI EDUCATIVI E INTERVENTI DIDATTICI

Realizzare percorsi didattici capaci di motivare gli studenti allo studio e di favorire i loro processi di apprendimento.

Avere nei confronti di ciascuno studente ‘aspettative positive’ tali da predisporre lo studente stesso a dare ‘risposte positive’.

Proporsi come luogo privilegiato in cui ciascuno studente trovi il tempo e lo spazio per costruire il proprio metodo di studio personale

Promuovere il successo formativo di tutti gli studenti, attivando azioni concrete di sostegno, di rinforzo e di recupero.

Promuovere la cultura del merito, valorizzando le eccellenze anche attraverso la realizzazione di percorsi formativi mirati.

Sostenere in ogni modo l’impegno quotidiano dei propri figli nello studio.

Gratificare con sapienza i propri figli per i risultati ottenuti a scuola e per l’impegno quotidiano profuso nello studio.

Far percepire ai propri figli che attribuisce all’esperienza scolastica un rilievo assoluto.

Sostenere anche in ambito domestico le attività di recupero che la scuola realizza.

Sostenere tutte le opportunità che la scuola offre per valorizzare le eccellenze.

Organizzare il proprio tempo ‘attorno’ all’impegno scolastico.

Offrire sempre il meglio di sé.

Non considerare lo studio solo come un obbligo, ma anche come un valore, una opportunità per crescere...

Considerare le attività di recupero/rinforzo come una opportunità da sfruttare con il massimo impegno.

Considerare i corsi di potenziamento /approfondimento delle conoscenze e delle competenze come una opportunità per sfruttare al massimo le proprie potenzialità.

 

 

LA SCUOLA
SI IMPEGNA A...

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A...

LO STUDENTE SI IMPEGNA A...

COMPITI A CASA

Attribuire ai compiti a casa il valore di un indispensabile supporto allo sviluppo dei processi di apprendimento.

Distribuire e calibrare i compiti a casa in un arco di tempo ragionevole, avendo cura di assicurare un raccordo tra i docenti dei Consigli di Classe.

Assegnare compiti che gli studenti siano in grado di svolgere, fornendo, se necessario, ogni utile indicazione.

Verificare costantemente l’esecuzione dei compiti, provvedendo sempre alla correzione degli stessi ed eventualmente a fornire ogni spiegazione agli studenti che mostrano che hanno avuto difficoltà ad eseguirli.

Considerare lo svolgimento dei compiti a casa come un segno di attenzione della scuola verso lo studio.

Sostenere i figli per pianificare ed organizzare lo studio quotidiano.

Evitare di sostituirsi ai figli nella esecuzione dei compiti o di fare in loro presenza qualsiasi apprezzamento sulla quantità/difficoltà dei compiti stessi.

Controllare che i compiti siano stati eseguiti in modo completo e ordinato.

Svolgere sempre e con la massima attenzione i compiti a casa, con la consapevolezza che senza l’impegno quotidiano non sarà mai possibile ottenere i risultati migliori.

Prendere sempre e correttamente nota sul diario dei compiti assegnati, avendo cura di svolgerli nei tempi previsti dai docenti.

Capire che è molto più produttivo e leale svolgere autonomamente i compiti (anche se in modo errato), che copiarli o farseli svolgere da altri.

Fare attenzione a scuola durante la correzione dei compiti e porre ai docenti eventuali domande di chiarimento.

RISPETTO DELLE REGOLE

 

Porre il rispetto delle regole al centro di ogni azione educativa e didattica, rispettando essa per prima le regole e i valori che ne definiscono la mission formativa.

Illustrare, rispettare e far rispettare il Regolamento di Istituto.

Valorizzare i comportamenti positivi degli studenti.

Applicare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto, sottolineando sempre il valore formativo delle sanzioni stesse.

Far capire ai propri figli che le regole vanno sempre rispettate (anche quando non piaccio- no) e possibilmente condivise.

Conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli il Regolamento di Istituto.

Incoraggiare costantemente i propri figli ad assumere sempre comportamenti rispettosi delle regole.

Far riflettere i propri figli sui provvedimenti disciplinari che la scuola dovesse assumere.

Rispettare sempre e comunque le regole della convivenza civile e democratica,

Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto chiarendo con i docenti, con i genitori o con lo stesso Dirigente ogni perplessità o dubbio.

Essere il primo a dare valore e significato ai propri comportamenti corretti, civili e educati.

Accettare le sanzioni disciplinari interpretandole come momento di riflessione sui propri comportamenti negativi e come opportunità per migliorarsi.

VALUTAZIONE

Considerare la valutazione come parte integrante ed essenziale del processo formativo degli studenti e come strumento insostituibile per promuovere in loro la cultura dell’autovalutazione.

Esplicitare, sia ai genitori che agli studenti, i criteri collegialmente definiti per valutare gli apprendimenti in sede di interrogazioni orali, prove scritte, prove pratiche, scrutini intermedi e finali.

Comunicare puntualmente gli esiti valutativi delle interrogazioni orali e delle verifiche scritte e pratiche, riconsegnando queste ultime corrette agli studenti in tempi ragionevolmente brevi e comunque non oltre quindici giorni dal loro svolgimento.

Utilizzare le valutazioni dei docenti come occasioni imprescindibili per sviluppare con i propri figli un dialogo formativo che li induca ad avere sempre più consapevolezza delle loro risorse (possibilità) e dei loro limiti (difficoltà).

Prendere atto in modo consapevole dei criteri di valutazione degli apprendimenti, esplicitati e adottati dai docenti, valutando essa stessa l’impegno con serenità ed obiettività.

Controllare e firmare sistematicamente gli esiti delle prove scritte/orali/pratiche.

Interpretare le valutazioni dei docenti come momenti privilegiati per riconoscere le proprie capacità, le proprie conquiste ed anche i propri limiti e difficoltà.

Accettare le valutazioni dei docenti, impegnandosi costantemente per migliorare il proprio rendimento.

Coinvolgere sempre i propri genitori sui risultati conseguiti a scuola, raccontando loro non solo i successi, ma anche gli insuccessi.

 

I genitori inoltre esprimono il proprio consenso (ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) affinché il proprio figlio partecipi ai progetti di screening proposti dalla scuola. I dati rilevati verranno trattati con procedure idonee a tutelare la riservatezza.

Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante le attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità.

 

Il Dirigente Scolastico           I Genitori dello                                                                                                                                                 studente/studentessa

Dott.ssa Maria Giuffrè             ____________________                                                                                    

                     

 


 

    REGOLAMENTO GENITORI

 

Art.1 - Diritto di assemblea

  1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, 297.
  2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle
  3. L'Assemblea dei genitori può essere di sezione/classe, di plesso, di Istituto.

 

Art.2 - Assemblea di classe/sezione

  1. L'Assemblea di sezione/classe è presieduta da uno dei genitori, eletto nel Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe.
  2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque La convocazione può essere richiesta:
    • dagli insegnanti;
    • da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.
  3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'Ordine del Giorno.
  4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
  5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.
  6. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.
  7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.

 

Art.3 - Assemblea di plesso

  1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea.
  2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.
  3. La convocazione può essere richiesta: dalla metà degli insegnanti di plesso; da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe del plesso; da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso.
  4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'Ordine del Giorno.
  5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
  6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'As Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.
  7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti del plesso.

 

Art.4 - Assemblea d’Istituto

  1. L'Assemblea dell’Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Istituto, i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, eletto dall'assemblea.
  2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni.
  3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio d'Istituto, da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe, dal 5% dei genitori dell’Istituto.
  4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'Ordine del L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
  5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.

 Art.5 - Accesso dei genitori ai locali scolastici

  1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell'Infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate.
  2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
  3. Durante i colloqui con i docenti, non è consentito l’ingresso degli alunni a scuola, seppur con i genitori.
  4. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti.
  5. Non è consentito, per alcun motivo, il rientro nell’edificio scolastico dopo il previsto orario di lezione, nemmeno per il ritiro di abbigliamento o di materiale dimenticati.

 


 

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

    COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1 – Composizione

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell’ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL.

 

Art. 2 – Competenze

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell’istituzione scolastica, che è  quella didattico-educativa-formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento è il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato  ad una calibrata programmazione e all’effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della  libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

                                        

Art. 3 – Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in  sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.

Il dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio dei docenti e  svolge le seguenti funzioni:

  • Formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
  • Convoca e presiede il Collegio;
  • Accerta il numero legale dei presenti;
  • Apre la seduta;
  • Riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
  • Garantisce l’ordinato svolgimento del dibattito;
  • Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
  • Chiude la discussione al termine degli interventi;
  • Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
  • Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
  • Designa eventuali relatori degli argomenti posti all’O.d.G.;
  • Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
  • Scioglie la seduta, esauriti i punti all’odg.;
  • Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all’odg entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale;
  • Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l’ordinato svolgimento.

 

Art. 4 – Dipartimenti

Il Collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per Dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche  specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline.

La composizione dei dipartimenti è deliberata all’inizio di ciascun anno scolastico nell’ambito del POF.

Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico o  un docente coordinatore da lui designato  e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali  obbligatorie.

I Dipartimenti elaborano proposte da presentare al Collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.

 

Art. 5 - Validità della seduta

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione. Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può  chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

 

Art. 6 - Convocazione

Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il  calendario definito nel Piano delle Attività. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti. La comunicazione dell’o.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso.

In casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l’o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima.

 

                                                                    

Art. 7 - Ordine del giorno

Il Presidente mette in discussione i punti all’o.d.g. nell’ordine in cui sono stati elencati nella convocazione. Apre la seduta con le comunicazioni del dirigente scolastico ed informa i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell’attività dell’Istituto e su particolari adempimenti. Tale comunicazione, nel caso in cui preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i presenti regolare notifica e può sostituire  comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del dirigente scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate.

 

L’inversione dell’ordine degli argomenti oggetto di discussione viene messo in votazione all’inizio della seduta. Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati  argomenti da inserire nell’o.d.g. della riunione successiva.

 

Art. 8 – Discussione /dibattito

La discussione di ogni punto all’o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con l’eventuale  supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l’argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta  di  intervenire sull’argomento oggetto di discussione. Ogni intervento relativo al singolo punto all’o.d.g. deve avere una durata limitata, tale da favorire la più ampia partecipazione alla discussione.

Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è  previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell’argomento dibattuto.

Quando sono esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.

Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di  intervenire sull’argomento.

In caso di violazione dei tempi assegnati per l’intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere  la parola.                                                                                                         

 

Art. 9 – Votazione

Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera.

Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente:

  • un docente a favore della proposta ed uno contrario;
  • chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel caso di votazione segrete.

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.

Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne quelle previste dalla  normativa vigente per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione; a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.

La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità in una votazione palese, ai fini dell’approvazione prevale il voto del Presidente.

I voti degli astenuti NON VENGONO CONTATI. Nel caso in cui il numero degli astenuti risultasse considerevole rispetto al numero dei votanti, la proposta andrà rivista e riformulata.

In caso di elezioni di  persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d’età.

In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l’altra.

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude l'o.d.g.

I punti trattati e votati non possono  essere ammessi alla discussione.

                                     

Art. 10 – Deliberazione

La deliberazione collegiale è immediatamente  esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa. Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell’Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 11 – Sospensione/Aggiornamento della seduta

Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall’orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene  comunicata direttamente ai  presenti se compresa nei successivi 5 giorni. In tal caso non è possibile integrare il precedente odg.

In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l’aggiunta di ulteriori punti all’odg.

In nessun caso sarà possibile   ridiscutere argomenti relativi a punti all’odg. sui quali il Collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell’aggiornamento dei lavori.

Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare  la seduta qualora non venga garantito dai presenti l’ordinato e corretto svolgimento dei lavori. 

 

Art. 12 – Verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate conservato dal Dirigente Scolastico, un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta.

E’ data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.

La redazione  del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta.

Le sedute del collegio si aprono con la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente.

I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta  da ogni docente che ne fa parte. 

Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal Collegio,  provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi  in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.

Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal Collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale amministrativo nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.

 

Art. 13 – Modifiche al Regolamento

Una volta approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta, il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

Eventuali modifiche possono  essere proposte per iscritto al Collegio dal Presidente o  da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell’Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal Collegio in cui vengono discusse.

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO

Art. 14 - Norme di funzionamento

  1. La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente
  2. Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio d’Istituto.
  3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
  4. Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano.
  5. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente.
  6. Il Presidente del Consiglio d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta
  7. L'Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto su proposta del Presidente della Giunta
  8. A conclusione di ogni seduta del Consiglio d’Istituto, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno della riunione
  9. Il Consiglio d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire
  10. Il Consiglio d’Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di
  11. Delle commissioni nominate dal Consiglio d’Istituto possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola.
  12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio d’Istituto; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
  13. Le sedute del Consiglio d’Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
  14. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione in apposito albo dell'Istituto, della copia integrale, sottoscritta dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal
  15. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
  16. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.
  17. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
  18. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio d’Istituto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze, attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio d’Istituto.

 

ALTRI ORGANI COLLEGIALI

 

  1. 15 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva
  2. Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli T.A., due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
  3. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta
  4. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta del

 

Art. 16 - Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione del Servizio dei docenti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

  • in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del Lgs. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
  • alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli 438, 439 e 440 del D.Lgs. 297/94;
  • ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

 

Art. 17 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione

  1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei
  2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento concordato ed approvato prima dell'inizio delle L’avviso di convocazione è dato per iscritto ai docenti e ai genitori eletti.

 

  1. 18 - Norme di funzionamento dell’Organo di Garanzia
  2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente e da un genitore, indicati dal Consiglio di Per la componente docenti e genitori è prevista la nomina di un componente supplente che interviene in caso di incompatibilità o dovere di astensione del componente titolare.
  3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, 249).
  4. In particolare, l'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, o di chi dimostri interesse, contro le sanzioni
  5. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso me
  6. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta.
  7. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno del compo Il componente impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
  8. Ciascun componente dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'Ordine del
  10. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

 

Art. 19 - Gruppo di lavoro per l’integrazione degli alunni in situazione di disabilità.

  • La componente docente del Gruppo di studio e di Lavoro (GLH) di cui all' 15 della L. 104/92 è individuata dal Collegio dei docenti all’inizio di ciascun anno scolastico; del gruppo fanno obbligatoriamente parte i docenti specializzati di sostegno e almeno un docente di ciascuna classe/sezione che accoglie alunni in situazione di disabilità. Del gruppo fanno parte anche il Dirigente Scolastico e, in rappresentanza dei genitori, il presidente del Consiglio d’istituto o altro genitore disponibile individuato dal Dirigente Scolastico. Il GLH è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, la funzione di segretario verbalizzante è attribuita dal presidente ad un docente specializzato di sostegno.
  • La convocazione del GLH è disposta dal dirigente mediante:

- comunicazione interna per il personale docente;

- convocazione individuale per i rappresentanti esterni. Nella convocazione è riportato l’ordine del giorno.

- Il GLH si riunisce ordinariamente all’inizio ed al termine dell’anno scolastico; la convocazione è obbligatoria anche quando è richiesta:

  1. dal Dirigente Scolastico;
  2. dalla maggioranza dei docenti specializzati di sostegno;
  3. dal Collegio Docenti, dal Consiglio d’Istituto, da un Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione;
  4. da uno o più degli operatori socio-sanitari;
  5. dal rappresentante dei
  • Il GLH delibera pareri vincolanti in ordine a:
  • segnalazione all’Ufficio Scolastico Regionale della previsione degli alunni in situazione di disabilità per l’A.S. successivo;
  • richiesta, all’ente locale, di assistenti di primo livello di cui all’art. 13, comma 3 della 104/1992;
  • criteri e modalità generali di organizzazione delle attività d’integrazione a livello di
  • Al GLH si applicano tutti i vincoli e gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sensibili di cui al Lgs 196/2003.
  • La partecipazione del personale scolastico alle sedute del GLH non dà diritto a compenso

 

Art. 20 - Collaboratori del Dirigente Scolastico

I collaboratori del Dirigente Scolastico di cui al comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni sono designati con nomina scritta; nella nomina sono specificate le deleghe e le funzioni attribuite.

 


 

 

 

    REGOLAMENTO DOCENTI

 

Per il Regolamento docenti si veda il CCNL 29 novembre 2007 e il DPR 16.04.2013 nr.62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165

 

 Art.1 - Ingresso e accoglienza

  1. I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, c. 5).

 

 Art.2 - Compilazione registri

  1. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione (Scuola Primaria e Di I Grado). Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente Scolastico e l’assenza verrà considerata “ingiustificata”.
  2. In caso di ritardo di un alunno occorre annotare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in
  3. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente il docente dovrà annotare l’uscita sul registro di classe ed accertarsi che l’alunno sia prelevato dal genitore stesso o da persona delegata.
  4. I docenti sono tenuti a prendere visione quotidianamente delle circolari e delle comunicazioni varie contenute nell’apposito registro presente in sala docenti e Le stesse verranno condivise anche sul registro elettronico. Ogni giorno è altresì necessario controllare il registro delle sostituzioni.

 

 Art.3 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico

  1. Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile necessità.
  2. Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni, rispettando le indicazioni dei coordinatori di I docenti si dispongono negli spazi destinati agli alunni in modo tale da poter prevenire situazioni di pericolo.
  3. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per casi seriamente
  4. Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova Qualora due docenti debbano subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico.
  5. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il docente si deve accertare che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il
  6. Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe fino all’uscita dell’edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano Gli alunni che fruiscono del trasporto tramite scuolabus, qualora il mezzo non sia ancora disponibile, rimangono nello spazio di pertinenza della scuola sotto il controllo del collaboratore scolastico preposto.

 

 Art.4 - Norme di comportamento

  1. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della Devono inoltre conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008, “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” e D.Lgs. 106/2009).
  2. Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve preavvisare la Segreteria tempestivamente (ore 7.30) e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza (CCNL 29 novembre 2007, 17, c. 10).
  3. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola-famiglia trasparente ed efficace; devono essere disponibili ad eventuali incontri richiesti dalle
  4. Ogni docente è tenuto a prendere visione delle circolari e delle comunicazioni. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si intendono regolarmente
  5. I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche (C.M. 25 agosto 1998, 362), sia per consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività, sia per offrire agli alunni un modello educativo di riferimento esemplare da parte degli adulti.
  6. I registri (personale e di classe) devono essere debitamente compilati in ogni loro parte.

E’ vietato fumare in tutti i locali della scuola in base alla normativa vigente (legge 16/01/2003, n° 3)

 


 

VIGILANZA ALUNNI, RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

 

Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative (confortate dagli opportuni riferimenti normativi) tese ad impedire - o a limitare il più possibile - il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

 

La responsabilità dei docenti 

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno. 

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

  • risulta essere presente al momento dell’evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
  • dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere (compresi l‘intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge 11/07/1980.

E’ anche importante ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, l’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, qualora si verificasse l’ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.

 

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

E’ il caso di sottolineare l’assoluta necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità e l’osservanza di quanto sopra.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

 

1. Scuola dell’Infanzia

  • All’entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola. All’uscita possono essere ritirati dentro la scuola o al portone, ove sono accompagnati dalle insegnanti;
  • i genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, utilizzando il modulo disponibile in segreteria o sul sito web dell’istituto;
  • in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d’identità;
  • le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, solo se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
  • le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
  • i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni.

 

2. Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado 

  • gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola;
  • i genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, oppure richiedono l’uscita autonoma dell’alunno (solo per la Scuola Secondaria di I° grado), utilizzando il modulo disponibile in segreteria o sul sito web dell’istituto;
  • in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell’alunno. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d’identità;
  • i docenti sono autorizzati a consentire l’uscita autonoma dell’alunno solo se in possesso dell’apposita richiesta firmata dai genitori (solo per la Scuola Secondaria di I° grado);
  • i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, solo se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
  • i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
  • i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni.

 

Vigilanza durante l’intervallo

Anche in considerazione della fascia di età degli  alunni dell’Istituto, durante l’intervallo è del tutto prevedibile una certa esuberanza. Secondo la giurisprudenza in materia, tale contesto richiede pertanto una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva e non potrà limitarsi alla mera presenza, ovvero:

  • la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l’area interessata, prestando la massima attenzione. Potranno essere emanate disposizioni specifiche per singoli plessi/sedi;
  • volendo evitare modalità eccessivamente restrittive (ad esempio tenendo gli alunni nelle rispettive classi), è indispensabile che i docenti in servizio nella sede durante l’intervallo collaborino tra loro in realizzando una vigilanza collettiva. Questo vale, in generale, anche durante tutte le attività non di aula previste dal POF;
  • devono essere fermamente rimproverati, all’occorrenza sanzionati, ma soprattutto possibilmente prevenuti tutti gli atteggiamenti e i comportamenti da parte degli alunni che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni  alle strutture ed agli arredi.

 

Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro e, ove necessario per l’età o comunque ove possibile, affidandone la custodia ai collaboratori scolastici. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l’attività svolta dagli alunni, anche in relazione all’età ed alla maturità dei singoli, sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

 

Cambio dell’ora 

Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile.  Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore  scolastico. Inoltre, sia per avere sempre chiara la composizione della classe al momento dell’ingresso che per evitare confusione nei corridoi,  l’insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall’aula durante il cambio dell’ora, in attesa del docente dell’ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi, o al turno pomeridiano, o che hanno avuto un’ora libera, sono tenuti a farsi trovare già davanti all’aula interessata al suono della campanella, per consentire un rapido cambio.

 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare  adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall’accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l’esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

  • la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all’età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
  • tramite l’organizzatore, la ricerca di altra sistemazione alberghiera adeguata;
  • in caso estremo, il rientro anticipato.

 

Scuolabus

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus.

Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall’Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:

  • verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato e alla presenza di un accompagnatore;
  • al momento dell’uscita da scuola consegnarli all’accompagnatore presente sul bus. 

Sono da evitare “zone grigie” nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa. 

Particolare attenzione sarà rivolta all’assistenza degli alunni disabili.

Possono essere autorizzati ad entrare anticipatamente, oltre agli alunni che usufruiscono del servizio pre-scuola, coloro che sono autotrasportati dal Comune, quando lo scuolabus giunga prima dell’orario di apertura.

La vigilanza sugli alunni che usufruiscono dell’ingresso anticipato sarà svolta dai collaboratori scolastici.

I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell’uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.

 

Assenza improvvisa dei docenti

In caso di allontanamento dell’insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà  immediatamente l’intervento di un collaboratore scolastico. 

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario.  Qualora l’assenza del docente si prolunghi, la vigilanza dovrà comunque essere garantita anche, ove non sia possibile ricorrere ad altra modalità di sostituzione, mediante la ripartizione degli alunni in altre classi/sezioni.

 Fino all’eventuale nomina del supplente la sostituzione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

  1. Utilizzo di docenti tenuti al completamento dell’orario (ore a disposizione);
  2. Utilizzo delle ore di contemporaneità se non impegnate in progetti per l’Attività Alternativa alla Religione Cattolica;
  3.   Utilizzo dell’insegnante libera in compresenza durante le lezioni di inglese e religione;
  4. Ore di permesso breve da recuperare;
  5.  Utilizzo degli insegnanti di sostegno in assenza di allievi disabili, nelle classi di non titolarità dell’insegnante stessa;
  6. Docente di sostegno, solo se della stessa classe e ad eccezione delle situazioni di gravità;
  7.  Ore eccedenti effettuate da docenti della stessa classe/sezione;
  8.  Ore eccedenti effettuate da docenti di altre classi/sezioni;
  9. Suddivisione della classe/sezione.

Il responsabile del plesso o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità  di servizio, provvede per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

 

Collaboratori scolastici

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi di servizio del personale ATA (si veda in particolare, l’art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 - Tab. A). Il CCNL del comparto scuola individua infatti per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante l’intervallo.

 

Ingresso di estranei negli edifici scolastici

L’ingresso negli edifici scolastici, durante le ore di lezione, non è permesso agli estranei privi di autorizzazione del Dirigente scolastico o della responsabile del plesso, inclusi i genitori degli alunni, i quali (inclusi i delegati) sono invece autorizzati ad accedere:

  • durante le ore di ricevimento dei docenti o su appuntamento con i medesimi o con il Dirigente e collaboratori;
  • in caso di necessità di ritiro anticipato dell’alunno;
  • limitatamente alla sede centrale, durante le ore di apertura al pubblico della segreteria.

Tutte le altre persone (fornitori, tecnici, rappresentanti librari, visitatori a vario titolo) dovranno essere identificate e autorizzate esplicitamente.

Per gli esperti esterni e i volontari saranno disponibili  i moduli per le autorizzazioni.

In caso di dubbio, i collaboratori scolastici sono tenuti a non consentire l’ingresso e a richiedere istruzioni al Dirigente scolastico o alla responsabile di plesso.

I collaboratori scolastici devono anche verificare che i portoni e i cancelli di ingresso rimangano sempre rigorosamente chiusi e non apribili dall’esterno, durante le ore di lezione, con particolare attenzione e maggiore vigilanza durante l’intervallo.

Infine, si ricorda che nessun estraneo può portare, lasciare, affiggere, distribuire, o prelevare alcunché se non dietro autorizzazione specifica del Dirigente Scolastico.

 


TITOLO III RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

 Art. 10 Destinatari

1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale docente, amministrativo e tecnico dell’AFAM. Per il personale docente dell’AFAM sono previste, nella Sezione di riferimento, specifiche disposizioni in materia di “Obblighi del dipendente” e di “Codice disciplinare”

Art. 11 Obblighi del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini.

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990;

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla Legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;

e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative quest’ultimo si identifica con il DSGA;

f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;

h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;

j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;

k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio;

l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013;

m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all' amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

n) comunicare all' amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;

o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;

p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, è tenuto a:

a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, studentesse e studenti;

c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, studentesse e studenti;

d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici;

e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite;

f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;

g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.

Art. 12 Sanzioni disciplinari

1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:

a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;

b) rimprovero scritto (censura);

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;

f) licenziamento con preavviso;

g) licenziamento senza preavviso.

2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti disciplinari:

a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001;

b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;

c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001.

3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.

4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale.

5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 98, comma 8, ultimo capoverso, della Sezione Afam.

6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti.

7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.

 

Art. 13 Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;

f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;

g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.

2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001;

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;

c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;

d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;

e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;

f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970;

g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del d.lgs. n. 165/2001;

h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del d.lgs. n. 165/2001;

i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;

c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale delle istituzioni scolastiche ed educative o dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;

e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;

f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;

g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;

h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;

i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione agli utenti o a terzi.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;

c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;

d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;

e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;

f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;

g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;

h) per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

1. con preavviso per:

a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f) quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001;

b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;

c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;

d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;

e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16 comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;

g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;

h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione.

2. senza preavviso per:

a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001;

b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 15, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16;

c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

e) condanna, anche non passata in giudicato:

    - per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del 2012;

    - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;

   - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;

   - per gravi delitti commessi in servizio;

f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 11 e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 14 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 15 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012.

4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.

5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).

7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 16, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

10. Resta fermo quanto previsto dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

 

Art. 16 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001.

2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001.

3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli.

5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

 

Art. 17 Determinazione concordata della sanzione

1. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3. L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte, l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001.

4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente.

8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’articolo 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.

9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 18

Congedi per le donne vittime di violenza

 

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.

3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.

4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.

5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.

6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.

7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.

 


 

GESTIONE DELLE RISORSE

 Art.1 - Uso dei laboratori e delle aule speciali

  1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di curare l’elenco del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc...
  2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.
  3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.
  4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà pubblicato a cura dei responsabili.
  5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
  6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine.
  7. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

Art. 2 - Sussidi didattici

  1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.

Art. 3 - Diritto d’autore

  1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

Art. 4 - Uso esterno della strumentazione tecnica

  1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato per iscritto riportando tutti i dati necessari a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli.

Art. 5 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

  1. Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi e nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente
  2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).
  3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti, associazioni culturali, ecc...
  4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
  5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
  6. Per gli alunni si prevede di:
    • distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola;
    • autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale e comprensoriale, inviato da enti istituzionali;
    • autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da enti, società, associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con l’Istituto, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.

 

 


PIANO DELL‘OFFERTA FORMATIVA - ARTICOLAZIONE DEL P.O.F.

Art. 1 - Contenuti del P.O.F.

a) Il Collegio dei docenti elabora e aggiorna annualmente il piano dell‘offerta formativa. In tale piano sono indicati:

  • le finalità dell‘Istituto;
  • i criteri generali di metodologia e didattica;
  • l‘organizzazione generale dell’Istituto;
  • gli incarichi individuali;
  • il curricolo di base e il curricolo autonomo dell‘istituto;
  • i progetti di arricchimento formativo;
  • i progetti di recupero, sostegno e prevenzione della dispersione scolastica;
  • il curricolo autonomo facoltativo (arricchimento dell’offerta formativa in orario extrascolastico);
  • il piano annuale di aggiornamento e formazione del personale.

Art. 2- La programmazione didattica

a) Entro trenta giorni dall’inizio delle attività didattiche, ogni scuola, seguendo la procedura indicata dalla vigente normativa e favorendo la partecipazione dei genitori, predispone un documento di programmazione contenente:

  • La programmazione didattica di ogni docente per i campi di esperienza, ambiti disciplinari o materia d’insegnamento con indicazione degli obiettivi in ordine alle competenza da far raggiungere agli alunni;
  • La programmazione didattica degli obiettivi che per la loro natura interdisciplinare, sono comuni a tutti i campi di esperienza o discipline;
  • Le eventuali attività di ampliamento dell‘offerta formativa per classe, a classi aperte e/o in continuità con scuole di altro ordine scolastico;
  • Le modalità di attuazione delle attività di recupero delle difficoltà di apprendimento e i docenti in esse impegnati;
  • La durata temporale delle attività sopra indicate;
  • L’organizzazione oraria della scuola;
  • Gli strumenti e le strategie di controllo, monitoraggio e verifica delle attività svolte.

b) Per la stesura delle programmazione didattica, i docenti si atterranno alle indicazioni contenute nel curricolo d‘Istituto.

c) Entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, i progetti di ampliamento dell‘offerta formativa e di prevenzione della dispersione scolastica, approvati verranno allegati al presente documento, in sostituzione di quelli del precedente anno.

Art. 3 - I progetti didattici

a) Il curricolo autonomo obbligatorio costituisce parte integrante del P.O.F. e deve realizzarsi prioritariamente all‘interno dell‘orario di lavoro dei docenti.

b) Tutti i progetti presentati al collegio dei docenti, devono essere approvati dal consiglio di classe, interclasse o intersezione competente.

d) Tutti i progetti approvati dal collegio dei docenti, dovranno essere coerenti con le finalità educative dell‘Istituto indicate nel P.O.F.

Art. 4 - Progetti di recupero e prevenzione della dispersione scolastica

a) L‘esercizio del diritto all‘educazione e all‘istruzione nell‘ambito dell‘istruzione obbligatoria non può essere impedito dalla presenza di difficoltà nell‘apprendimento scolastico, siano esse legate a situazioni di svantaggio sociale, economico, culturale, cognitivo o relazionale.

b) Gli insegnanti renderanno gli obiettivi e gli interventi educativi e didattici quanto più possibile adeguati alle esigenze e potenzialità evidenziate nella “diagnosi funzionale“ dell‘alunno e daranno luogo all‘elaborazione di un “progetto educativo individualizzato“, inserito nella programmazione educativa e didattica.

c) I docenti favoriranno condizioni operative che consentiranno una organizzazione flessibile del lavoro scolastico, offriranno percorsi di apprendimento diversificati e valorizzeranno attività educative, tecnologie e linguaggi alternativi a quelli tradizionalmente privilegiati.

d) Sarà compito del gruppo docente individuare all‘interno dell‘orario settimanale, anche durante i tempi di compresenza, forme di lavoro di gruppo omogenee e/o eterogenee per età e capacità al fine di recuperare tempestivamente gli obiettivi non raggiunti.

e) Rientrano in questa categoria:

- I progetti finalizzati al recupero delle difficoltà scolastiche attraverso rientri pomeridiani aggiuntivi facoltativi;

- I Progetti finalizzati al recupero delle difficoltà scolastiche attraverso la diversa articolazione del gruppo classe.

Art. 5 - Progetti per gli alunni con handicap

a) L‘insegnante di sostegno è assegnato all‘istituto e successivamente utilizzato nelle classi in cui sono inseriti gli handicappati

b) L‘insegnante di sostegno è una figura professionale non diversa, in quanto a compiti e a responsabilità, dagli altri insegnanti del team. Collabora con i colleghi della classe nell‘impostazione e realizzazione dei progetti educativo – didattici riferiti agli alunni in difficoltà ed è corresponsabile dell‘attività complessiva della sezione/classe.

c) Il docente di sostegno ha il compito di collaborare con le famiglie e le strutture sanitarie.

Art. 6 - Programmazione e attività di sostegno

a) La programmazione educativa e didattica dovrà articolarsi e svilupparsi in modo da prevedere la costruzione e la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento scolastico che, considerando con particolare accuratezza i livelli di partenza, ponga una progressione di traguardi orientati, da verificare in itinere.

b) Gli interventi dovranno mirare a promuovere il massimo di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità espressive e comunicative.

c) L‘obiettivo dell‘apprendimento non potrà mai essere disatteso e tanto meno sostituito da una semplice socializzazione “ in presenza“ perché il processo di socializzazione è in larga misura una questione di apprendimento e perché la mancanza di corretti interventi di promozione dello sviluppo potrebbe produrre ulteriori forme di emarginazione.

 

Art. 7 - Utilizzazione dell‘insegnante di sostegno

a) L‘insegnante di sostegno non deve essere assegnato esclusivamente ai bambini in difficoltà, poiché in tal modo l‘alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe.

b) Tutti i docenti della sezione o della classe, devono farsi carico della programmazione, dell‘attuazione e della verifica degli interventi didattico e educativi a favore degli alunni con handicap.

c) L‘insegnante di sostegno assume la contitolarità della sezione o della classe in cui opera e potrà svolgere anche attività d‘insegnamento nelle discipline in cui è specializzato.

d) L‘utilizzazione dei docenti di sostegno per la sostituzione dei colleghi assenti, non può essere superiore a quella prevista per gli altri docenti.

e) Salvo casi particolari, da definire di volta in volta, l‘attività dell‘insegnante di sostegno si svolge prevalentemente all‘interno della classe. Per la realizzazione di attività specifiche si utilizzerà prevalentemente il piccolo gruppo e solo quando effettivamente necessario, l‘attività individuale con il singolo alunno.

 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL‘OFFERTA FORMATIVA

Art. 1 - Progetti di curricolo autonomo facoltativo in orario extrascolastico

a) L‘Istituto attiva ogni anno alcuni progetti che si svolgono oltre l’orario scolastico, su richiesta dei genitori o per iniziativa del Collegio dei docenti. Questi progetti costituiscono occasione di arricchimento formativo degli alunni, in aspetti particolari dei campi di esperienza o discipline non previsti dai rispettivi orientamenti e programmi o in discipline non previste dai programmi stessi.

b) Tali progetti saranno finanziati solo se richiederanno prestazioni aggiuntive, oltre l’orario di lavoro, da parte dei docenti. I progetti di arricchimento formativo possono assumere carattere di particolare complessità qualora prevedano la costruzione di reti tra scuole di diverso ordine scolastico o interazione con enti e associazioni territoriali.

Art. 2 - Progetti di arricchimento formativo in orario scolastico

a) I progetti di arricchimento o ampliamento dell‘offerta formativa che si svolgono all’interno dell’orario scolastico saranno occasione di arricchimento formativo degli alunni in ambiti, campi di esperienza o discipline già previste dai rispettivi orientamenti e programmi. Tali progetti saranno finanziati solo se richiederanno prestazioni aggiuntive, oltre l’orario di lavoro, da parte dei docenti.

b) I progetti di arricchimento formativo possono assumere carattere di particolare complessità qualora prevedano la costruzione di reti tra scuole di diverso ordine scolastico o interazione con enti e associazioni territoriali.

c) Rientrano in questa categoria:

- Progetti finalizzati all‘arricchimento dell‘offerta formativa che prevedano continuità tra scuole di diverso ordine scolastico o azioni di orientamento verso la scuola superiore;

- Progetti finalizzati all‘arricchimento dell‘offerta formativa di particolare complessità presentati da reti di scuole, con altre istituzioni scolastiche o con enti territoriali;

- Progetti finalizzati all‘arricchimento dell‘offerta formativa che prevedano attività per classi aperte;

- Progetti finalizzati all‘arricchimento dell‘offerta formativa che prevedano interventi di una pluralità di docenti della stessa classe;

- Progetti finalizzati all‘arricchimento dell‘offerta formativa presentati dal singolo docente per più classi della stessa scuola o di scuole diverse.

d) Le attività di approfondimento del curricolo del singolo docente, all‘interno della propria classe, non rientrano tra i progetti da finanziare con il fondo d‘Istituto.

Art. 3 - Progetti pluriennali

a) L‘Istituto attiva una serie di progetti pluriennali ai quali partecipano più scuole di diverso ordine scolastico.

b) Ogni anno il collegio dei docenti conferma la partecipazione ai progetti pluriennali, apportando le variazioni e gli aggiustamenti necessari.

Art. 4 - Progetti in rete con altre scuole, enti locali e associazioni

a) Per la realizzazione di questi progetti, l‘Istituto si impegna ad attivare intese e accordi con enti pubblici e/o privati e altri istituti scolastici.

b) Gli accordi saranno finalizzati:

  • a promuovere iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e di turismo scolastico, indirizzate agli alunni e/o alle famiglie;
  • a promuovere attività di aggiornamento, formazione e sperimentazione;
  • a concordare servizi, consulenze e supporti utili all‘Istituto per realizzare le sue finalità.

c) Per la realizzazione di queste iniziative si potranno utilizzare i locali della scuola in orario extrascolastico, fermo restando le disposizioni in materia di controllo, di custodia, di responsabilità dei beni e delle attrezzature previste dalle vigenti norme.

Art. 5 - Progetto Continuità educativa

a) Ogni ordine scolastico contribuirà a promuovere la continuità del processo educativo, condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità dell‘istruzione obbligatoria.

b) Ogni scuola predisporrà la sua organizzazione didattica avendo presente i caratteri metodologici inerenti alle attività educative realizzate nella scuola precedente per realizzare una piena progressione dei processi di apprendimento.

c) I diversi ordini scolastici concorderanno modalità di organizzazione e di svolgimento delle attività didattiche e praticheranno scambi di informazioni e di esperienze fra i livelli immediatamente contigui, nel rispetto delle reciproche specificità.

d) All‘inizio dell‘anno scolastico, nell‘ambito delle rispettive programmazioni, verranno individuate attività comuni alle diverse scuole, al fine di favorire il confronto tra bambini di diversa età. Tra queste attività potranno essere proposte anche visite guidate, escursioni ed esplorazioni sul territorio.

e) Durante l‘anno scolastico si realizzeranno attività didattiche per gruppi misti di alunni di diverso ordine scolastico. Queste attività verranno realizzate con docenti dei due ordini scolastici e con lo scopo di sviluppare comportamenti cooperativi, di aiuto e tutoraggio.

f) Ogni scuola comunica a quella successiva, i dati sull‘alunno per:

  • Aggiornare e approfondire il coordinamento dei curricoli di studio degli anni iniziali e terminali di ogni ordine di scuola;
  • formare in modo equilibrato le classi iniziali;
  • coordinare le modalità di valutazione degli alunni.

g) Le condizioni della continuità educativa saranno garantite da almeno tre incontri ogni anno (ad inizio d‘anno, intermedio e finale) tra i docenti dei gradi di scuola interessati.

h) L‘istituto assegna ogni anno un docente funzione strumentale alla realizzazione del progetto.

i) L‘istituto organizza attività di orientamento per le scuole superiori.

La scuola secondaria di 1° grado dell‘istituto individua un docente quale responsabile del coordinamento dei rapporti con le scuole superiori e per le attività di orientamento scolastico.

Eventuali interventi dei docenti delle scuole superiori in ambito scolastico devono svolgersi garantendo a tutti gli istituti tempi simili di intervento, senza tuttavia ostacolare il normale svolgimento della programmazione didattica. In questo senso si ritiene privilegiare le visite guidate ad istituti superiori, evitando o limitando l‘intervento di rappresentanze di docenti durante le lezioni.

L‘istituto si impegna a garantire la regolare divulgazione alle famiglie delle iniziative predisposte dalle scuole superiori comunicate all‘istituto. Tra queste particolare attenzione dovrà essere posta alle manifestazioni di carattere provinciale e in rete tra diverse scuole.

 

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Art. 1 - Procedura per la presentazione dei progetti

a) Tutti i progetti di curricolo andranno presentati entro la metà del mese di ottobre

b) Ogni progetto dovrà essere presentato sull‘apposito modulo

c) Tutti i progetti dovranno essere approvati dal consiglio di classe/interclasse/intersezione

d) Una volta approvati i progetti vengono presentati agli altri plessi, per valutare l‘opportunità di coinvolgere più classi in un stesso progetto. Il compito è affidato ai responsabili di plesso.

Ogni progetto dovrà indicare

a) La durata complessiva (annuale o quadrimestrale), il numero delle ore complessive, numero di alunni e classi interessate, il numero delle ore per cui si chiede una retribuzione;

b) Il nominativo dei docenti interessati con il numero delle ore per docente, suddivise in: numero delle ore aggiuntive funzionali all‘insegnamento calcolate forfetariamente e numero delle ore aggiuntive di insegnamento calcolate forfetariamente;

c) il giorno e l‘orario settimanale di rientro;

d) Il nominativo dei collaboratori scolastici interessati con il numero delle ore richieste, suddivise in: numero ore retribuite come intensificazione in orario di lavoro e numero ore retribuite come straordinario;

e) Il programma annuale (obiettivi generali e specifici, piano dettagliato delle attività, organizzazione del lavoro, forme di monitoraggio e verifica)

A conclusione del progetto ogni docente dovrà comunicare alla direzione dell’Istituto le ore aggiuntive effettivamente svolte.

Art. 2 - Compiti dei responsabili dei progetti

a) Ogni progetto deve avere un responsabile.

b) Il responsabile provvede all‘invio del progetto, alla compilazione del modulo generale di presentazione ad inizio d‘anno.

c) Deve inoltre inviare ogni quadrimestre (fine gennaio e fine maggio) una relazione alla Funzione Strumentale POF. Ogni relazione dovrà indicare il programma attuato, le ore aggiuntive funzionali e di insegnamento effettivamente svolte dai docenti o da personale esterno.

Art. 3 - Contratti di prestazione d‘opera intellettuale

a) Per attivare i progetti previsti dal P.O.F. il dirigente scolastico invita prioritariamente il personale dell‘istituto ad effettuare le ore aggiuntive di insegnamento necessarie, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

b) Quando non sia possibile individuare personale disponibile o ad integrazione del lavoro prestato dai docenti dell‘istituto, si procede alla stipula di contratti con docenti esterni.

c) I docenti destinatari dei contratti sopra indicati, dovranno possedere i titoli e i requisiti professionali e personali previsti dalla vigente normativa per i docenti statali, in riferimento al progetto svolto e all'ordine scolastico interessato.

d) L‘assegnazione del contratto avviene attraverso una gara a cui vengono invitatati almeno tre professionisti o società. I partecipanti alla gara dovranno presentare: il progetto educativo e didattico, il curricolo professionale, le garanzie richieste in ordine alla copertura assicurativa, ai requisiti richiesti, alla continuità della prestazione, l‘offerta economica.

e) Il contratto verrà stipulato con la società o il privato, che a pari qualità del progetto didattico, offra le condizioni economiche più favorevoli per l‘Istituto.

f) Per favorire la continuità didattica, il contratto viene rinnovato per quei progetti che prevedano uno svolgimento pluriennale con lo stesso gruppo di alunni.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DEI SERVIZI

 

La Carta dei Servizi della scuola è il documento attraverso il quale la scuola esplicita ai suoi utenti la sua azione.

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

  1. Uguaglianza - Gli operatori dell’Istituto Comprensivo “G. Mameli” si impegnano a realizzare il diritto all’uguaglianza, ad evitare qualsiasi forma  di discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico, sia attraverso l’assunzione di atteggiamenti di equità e di accoglienza nei confronti di tutti gli alunni, sia attraverso lo svolgimento di specifiche attività didattiche finalizzate a favorire la conoscenza, l’accettazione e la valorizzazione delle diversità, quale fonte di arricchimento ed occasione  di crescita e di confronto.
  2. Imparzialità - L’imparzialità del servizio offerto dalla scuola è garantito dalla collegialità della programmazione e della valutazione e dalla condivisione degli esiti delle verifiche e della valutazione con alunni e genitori.
  3. Regolarità del servizio - La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative. In caso di assenza dei docenti, ove non sia possibile  nominare un supplente, vengono utilizzati insegnanti con ore a disposizione o disponibili ad effettuare ore eccedenti. In situazione di conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione alle disposizione contrattuali in materia, le famiglie vengono avvisate con congruo anticipo sulla eventualità di interruzione del servizio o modifica dell’orario.
  4. Accoglienza ed integrazione - La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a favorire:

 

- l’accoglienza e la partecipazione dei genitori attraverso l’apertura degli uffici amministrativi e di  dirigenza secondo gli orari indicati, la pubblicazione dell’offerta formativa, l’attuazione di incontri periodici collegiali o individuali, le comunicazioni scuola-famiglia, l’accoglienza di proposte;

- l’accoglienza degli alunni, dal loro ingresso nella scuola dell’infanzia fino all’uscita dalla scuola secondaria di 1° grado, con specifiche azioni di raccordo per le classi ponte e per l’orientamento; la scuola promuove iniziative specifiche per favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni in situazione di handicap, di svantaggio socio-culturale o di diversa lingua madre.

  1. Diritto di scelta - La scuola tutela il diritto dell’utente a scegliere tra le diverse istituzioni che erogano il servizio scolastico. La presentazione della scuola avviene mediante incontri dei genitori degli alunni esordienti con docenti e dirigente scolastico, nel corso dei quali viene presentato il Piano dell’Offerta Formativa e viene distribuito un depliant informativo.
  2. Obbligo scolastico e frequenza - L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di controllo e di prevenzione di evasione e di dispersione scolastica. La presenza degli alunni alle lezioni viene controllata quotidianamente dai docenti che annotano le assenze e controllano le relative giustificazioni. In caso di assenze continuate o ingiustificate vengono attivati i contatti con le famiglie. La scuola si impegna a prevenire la dispersione scolastica attraverso progetti specifici finalizzati ad incentivare la motivazione e la responsabilizzazione degli alunni meno interessati.
  3. Partecipazione - La scuola sollecita la partecipazione degli utenti alla gestione, assicurando un atteggiamento di apertura, infatti istituzioni, personale, genitori, alunni sono protagonisti della gestione partecipata della scuola nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. La scuola favorisce ogni forma di attività extrascolastica che renda possibile la sua funzione di centro di cultura, anche consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall’orario scolastico, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
  4. Efficienza - Il lavoro scolastico e in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti si informa a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità, sia nell’organizzazione dei servizi amministrativi che nell’attività didattica.
  5. Trasparenza - La scuola garantisce la massima semplificazione delle procedure amministrative e un’informazione completa e trasparente, attraverso le seguenti modalità ed iniziative: periodiche assemblee di classe, comunicazioni scritte con controllo della presa visione, affissione degli orari di servizio, accesso alla consultazione del P.O.F., della Carta dei servizi, dei progetti didattici. L’accesso alla visione dei documenti avviene previa richiesta scritta al dirigente scolastico.
  6. Libertà di insegnamento e Formazione del personale - La programmazione educativa e didattica  ha come obiettivo la formazione dell’alunno, lo sviluppo delle sue potenzialità e della sua personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali. La libertà di insegnamento è espressione della professionalità docente e riguarda la scelta dei contenuti e della metodologia, nel rispetto delle strategie educative generali definite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe e di Interclasse. Tutti i docenti che operano nella classe sono corresponsabili del processo educativo e contitolari di classe, con pari diritti e doveri. L’aggiornamento del personale è considerato condizione indispensabile per un servizio di qualità. Un piano di aggiornamento viene annualmente approvato dal Collegio Docenti.

 

AREA DIDATTICA

  1. Efficacia dell’azione educativa e didattica - La scuola, nel rispetto degli impegni che insegnanti, genitori ed alunni si assumono nella conduzione del processo formativo, è responsabile della qualità delle attività educative e ne garantisce l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni attraverso:
  • l’elaborazione di una programmazione collegiale annuale relativa alle finalità formative e agli obiettivi didattici attraverso il cui raggiungimento le finalità stesse vengono perseguite;

la scelta:

  • delle strategie didattiche più opportune, in relazione alla diversità degli stili di apprendimento di ogni alunno;
  • dei contenuti più aderenti agli interessi e all’età degli alunni;
  • dei sussidi più funzionali all’attivazione dei processi di attenzione e di memorizzazione;
  • di libri di testo che rispondano a criteri di validità culturale e didattica. I testi proposti  per l’adozione vengono messi a disposizione dei genitori che ne possono prendere visione ed esprimere un parere all’interno dei consigli di classe ed interclasse. Il Collegio dei Docenti delibera l’adozione;
  • l’assegnazione di compiti da svolgere a casa, considerati utili e necessari nell’attività scolastica in quanto rappresentano un’occasione di riflessione, verifica e consolidamento delle conoscenze, un momento di assunzione di responsabilità e sono strumento per l’acquisizione di un metodo di studio. Sono assegnati con criterio ed in quantità tale da consentire tempo per il gioco, il riposo e lo svolgimento di attività extrascolastiche;
  • l’attuazione di periodiche valutazioni, precedute da operazioni di verifica e registrate nei documenti ufficiali;
  1. Continuità educativa - La continuità educativa fra i diversi gradi scolastici viene favorita attraverso l’attuazione di specifici interventi, progettati da una commissione costituita dalla funzione strumentale e dai docenti degli anni ponte.
  2. Offerta formativa e programmazione - La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti:
  • Piano dell’offerta formativa;
  • Carta dei servizi;
  • Regolamento d’Istituto;
  • Programmazione educativa e didattica.
  1. Contratto formativo - Il contratto formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della scuola, in relazione agli obiettivi educativi e didattici indicati nelle programmazioni e alle modalità di sviluppo e di organizzazione espressi nel P.O.F.. Al fine di garantire un’evoluzione del processo di apprendimento coerente con le finalità formative evidenziate nei programmi e nei documenti citati, si richiamano alcune forme di collaborazione e responsabilità richieste ai docenti, ai genitori e agli alunni.

Il docente deve:

  1. esprimere la propria offerta formativa agli alunni attraverso l’esplicitazione degli obiettivi perseguiti, affinché gli alunni acquistino consapevolezza di ciò che fanno e dell’importanza di poter utilizzare in ambito extrascolastico le abilità acquisite o da acquisire, accrescendo l’interesse nei confronti delle attività condotte e attraverso il coinvolgimento degli alunni nell’individuazione di regole da rispettare e nella scelta dei contenuti intorno ai quali sviluppare le attività di apprendimento;
  2. esprimere la propria offerta formativa ai genitori, attraverso l’illustrazione della programmazione educativa e didattica;
  3. motivare il proprio intervento didattico;
  4. partire dal patrimonio esperienziale degli alunni nella costruzione delle unità di apprendimento;
  5. utilizzare strategie didattiche diversificate variando i canali comunicativi in relazione ai differenti stili cognitivi degli alunni;
  6. stimolare gli alunni insicuri coinvolgendoli nell’assunzione di responsabilità;
  7. organizzare lavori di gruppo e forme alternative di conduzione di attività (classi aperte, gruppi di livello, cooperative learning, ecc.);
  8. esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione degli alunni;
  9. comunicare preventivamente l’effettuazione delle prove di verifica, in maniera da richiedere impegno senza ingenerare stati d’ansia;
  10. coinvolgere gli alunni nella correzione delle prove;
  11. comunicare, durante le sedute di organi collegiali che prevedano la partecipazione dei genitori, una valutazione globale dell’andamento didattico e comportamentale della classe;
  12. confrontarsi con i genitori per stabilire, sul piano educativo,  linee di condotta comuni.

 

Il genitore deve:

  1. conoscere l’offerta formativa;
  2. partecipare alle assemblee di classe con i docenti, esprimendo in tale sede pareri e proposte;
  3. compilare i documenti/questionari provenienti dalla scuola volti a raccogliere opinioni o richieste;
  4. prendere visione e firmare tutte le comunicazioni scuola-famiglia;
  5. assicurarsi che i figli abbiano il materiale scolastico necessario per lo svolgimento delle attività;
  6. controllare che i figli svolgano i compiti assegnati per casa;
  7. comunicare agli insegnanti qualsiasi eventuale situazione di disagio;
  8. essere disponibili a recarsi a scuola se convocati per discutere di problemi relativi alla situazione specifica del proprio figlio;
  9. confrontarsi con gli insegnanti per stabilire linee di condotta comuni sul piano educativo;
  10. partecipare all’organizzazione di manifestazioni e collaborare, eventualmente, in qualità di esperti.

 

L’alunno deve:

  1. conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo;
  2. stabilire insieme con i compagni e gli insegnanti regole di comportamento e rispettarle;
  3. conoscere ed osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento;
  4. utilizzare correttamente strutture, macchinari e sussidi didattici;
  5. impegnarsi nelle attività scolastiche svolgendo con serietà i lavori che gli vengono proposti;
  6. impegnarsi con responsabilità nel lavoro a casa;
  7. partecipare attivamente alla vita di classe;
  8. condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Gli impegni espressi nel presente contratto formativo si intendono assolti a livelli diversi, in base al grado scolastico cui essi si riferiscono e all’età degli alunni.

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI

La scuola, mediante l’impegno di tutto il personale amministrativo,  un direttore e quattro assistenti, garantisce:

-        celerità delle procedure

-        trasparenza

-        disponibilità nei confronti dell’utenza

-        tutela della privacy.

L’ufficio di segreteria, durante il periodo scolastico, funziona secondo il seguente orario di apertura:

MATTINA

Martedì e Venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 9.30

Lunedì e Giovedì: dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

POMERIGGIO

Lunedì - Mercoledì - Venerdì:

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Il Dirigente Scolastico è disponibile per il pubblico su appuntamento telefonico.

 

La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista” negli orari di ricevimento.

Lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi è immediatamente conseguente alla consegna della domanda.

Il rilascio dei certificati è effettuato entro il tempo massimo di tre giorni  lavorativi, dietro richiesta scritta 

Gli attestati e i documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dai docenti incaricati ai genitori in date comunicate con anticipo.

Nella scuola secondaria di 1° grado i certificati di licenza media sono consegnati ai genitori “a vista”, a partire dal 1° giorno successivo alla pubblicazione dei risultati.

Il personale ausiliario è incaricato della sorveglianza e dell’igiene dei locali scolastici.

 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA

La scuola garantisce l’igiene e la sicurezza all’interno dell’Istituto, per consentire una permanenza confortevole agli alunni e agli operatori. La scuola si impegna a sensibilizzare gli Enti Locali al fine di assicurare la sicurezza interna (strutture ed impianti a norma) ed esterna (vigilanza agli attraversamenti stradali all’entrata e all’uscita degli alunni).
In tutti i plessi dell’Istituto periodicamente vengono effettuate esercitazioni relative alla procedure di sicurezza (Prove di evacuazione).
In ogni singolo plesso sono disponibili le informazioni relative a:

-        numero, dimensioni e dotazione delle aule dove si svolge l’attività didattica e l’attività di laboratorio;

-        numero dei locali di servizio 

-        esistenza, descrizione e dotazione di spazi esterni;

-        orario scolastico e numero delle ore utilizzate settimanalmente per ciascuna disciplina.

 

PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

I reclami possono essere espressi in forma orale e scritta, devono contenere indirizzo e reperibilità del proponente.

I reclami orali e telefonici devono, entro breve, essere riformulati per iscritto al Dirigente. Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde in forma scritta, attivandosi per rimuovere le eventuali cause che hanno provocato il reclamo.

Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario.

 

Annualmente il Dirigente Scolastico formula per il Consiglio di Istituto una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del Consiglio di Istituto sull’anno scolastico.

La scuola si impegna a migliorare il servizio attraverso la valutazione dei seguenti fattori:

-        rispondenza della programmazione e dell’attività scolastica alle esigenze dell’utenza, da conseguire  attraverso: verifiche periodiche dell’andamento                    didattico,  revisione della programmazione per apportare adattamenti in itinere,  elaborazione di specifiche programmazioni per alunni con ritmi e                      modalità di apprendimento particolari, elaborazione di progetti educativi individualizzati per alunni portatori di handicap,  elaborazione di progetti di                    recupero e potenziamento, elaborazione di progetti di arricchimento dell’offerta formativa, confronto fra insegnanti di classi parallele, confronto fra                    insegnanti dei gradi contigui per realizzare iniziative di continuità;

-        livello di interazione educativa docenti-alunni e docenti-genitori, nelle modalità espresse nel contratto formativo;

-        qualità del rapporto fra il personale scolastico;

-        livello di collegialità della programmazione e della valutazione;

-        livello di efficienza organizzativa;

-        livello di produttività delle commissioni di lavoro;

-        grado di efficienza dei servizi offerti (mensa, trasporti, servizi amministrativi);

-        grado di realizzazione della continuità fra i tre gradi scolastici;

-        grado e modalità di realizzazione del piano dell’offerta formativa.

Alla fine di ciascun anno scolastico i responsabili incaricati, coordinati dall'insegnante con specifica funzione strumentale, predispongono la distribuzione di questionari relativi agli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi, da sottoporre a tutte le componenti scolastiche per rilevare il grado di soddisfacimento.

Attraverso l’analisi del monitoraggio, compiuta da un’apposita commissione, vengono evidenziati i punti di forza e di debolezza per mettere a punto eventuali modifiche e interventi migliorativi.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO

 

CRITERI PER AMMISSIONE ALUNNI ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO

 

CRITERI LISTA D’ATTESA SCUOLA INFANZIA

 

PRECEDENZA ASSOLUTA

 

 

 

1

Alunni già frequentanti iscritti

2

Precedenze Legge 104/92 ( documentata con verbale ASL)

3

Bambini di 5 anni

 

Ad ogni bambino iscritto verrà assegnato un punteggio sulla base della seguente tabella autocertificata.

 

Alunni residenti

Punti 80

Gravi disagi familiari (documentati dai Servizi Sociali, ASL, Tribunali minori ecc.)

 

Punti  20

Alunni  di anni  5

Punti  15

 4

Alunni  di anni  4

Punti  8

Entrambi i genitori residenti con occupazione lavorativa documentata:

- con dichiarazione del datore di lavoro,  o,

- nel caso di lavoro autonomo: autocertificazione  indicando tipo di attività, partita IVA, ecc. … allegando copia documenti d’identità.

 

Punti  8

Nuclei familiari monogenitoriali

Punti  9

Altri figli segnalati come al punto 2. (7 punti per ogni figlio con disagio)

Punti 7

 

Lista attesa anno precedente

Punti 6

 

A parità di punteggio avrà la precedenza il bambino con maggiore età.

Domande presentate oltre i termini

 Le domande di nuova iscrizione, pervenute dopo la chiusura dei termini, vengono collocate in calce alla lista d’attesa; i bambini saranno ordinati secondo la tabella di valutazione di cui sopra e verranno inseriti solo nel caso che si renda disponibile un posto in una classe con la stessa fascia d’età dell’alunno da inserire.    

Reclami

   Entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie si può presentare reclamo scritto e motivato, avverso il punteggio assegnato,    al Dirigente Scolastico.

   Le decisioni in merito ai reclami sono pubblicate entro i 10 giorni lavorativi seguenti.

Depennamento degli alunni per cessazione di frequenza

  Dopo 30 giorni di assenza ingiustificata del bambino, dietro segnalazione obbligatoria da parte dell’insegnante, la segreteria chiederà alla famiglia i motivi dell’assenza.

  Se tali motivi non saranno supportati da documentazioni idonee (certificato medico, trasferimento, ecc.) gli alunni verranno depennati e la consistenza delle sezioni verrà reintegrata con bambini in lista d’attesa.

I predetti criteri sono da applicare in maniera rigida e trasparente: tuttavia, in presenza di casi o situazioni eccezionali la cui valutazione di merito è lasciata al Dirigente Scolastico, è possibile agire in deroga.

 

CRITERI DI PRECEDENZA AMMISSIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

PRECEDENZA ASSOLUTA

1

Precedenze Legge 104/92( documentata con verbale ASL)

2

Alunni già frequentanti iscritti

Ad ogni bambino iscritto verrà assegnato un punteggio sulla base della seguente tabella autocertificata.

  •  

Alunni residenti

Punti 80

  •  

Gravi disagi familiari (documentati dai Servizi Sociali, ASL, Tribunali minori ecc.),

 

Punti20

  •  

Entrambi i genitori residenti con occupazione lavorativa documentata:

- con dichiarazione del datore di lavoro o,

- nel caso di lavoro autonomo: autocertificazione indicando tipo di attività, partita IVA, ecc. … allegando copia documenti d’identità.

 

Punti8

  •  

Nuclei familiari monogenitoriali

Punti9

  •  

Altri figli segnalati come al punto 2. (7 punti per ogni figlio con disagio)

Punti 7

 

 

SDOPPIAMENTO CLASSI

Sdoppiamento classi ottenuto in base al grado di complessità dell’eterogeneità delle classi stesse.

  1. mantenere quanto più possibile piccoli gruppi in ordine alle relazionalità positive costruite fra pari;
  2. indicazioni dei docenti in relazione a livello di apprendimento e al comportamento;
  3. formare classi eterogenee all’interno ed omogenee tra loro;
  4. garantire una presenza equilibrata di maschi e femmine;
  5. distribuzione equa degli alunni diversamente abili;
  6. distribuzione equa di alunni stranieri;
  7. distribuzione equa di alunni con difficoltà documentate dagli insegnanti;

Verranno accolte eventuali istanze dei genitori solo se non contrastano con i criteri adottati.

In seguito il DS assegnerà ciascun gruppo classe agli insegnanti.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA  - TEMPO PIENO

  • Richieste dei genitori relative al tempo pieno
  • mantenere quanto più possibile piccoli gruppi di sezione di provenienza dei bambini soprattutto in ordine alle relazionalità positive costruite fra pari;
  • indicazioni dei docenti della scuola di provenienza in relazione sia al comportamento

sia a livello di apprendimento;

  • formare classi eterogenee all’interno ed omogenee tra loro;
  • garantire una presenza equilibrata di maschi e femmine;
  • distribuzione equa degli alunni diversamente abili;
  • distribuzione equa di alunni stranieri;
  • garantire una presenza equilibrata di bambini nelle classi in base al semestre di nascita;
  • distribuire equamente i bambini provenienti da altre scuole;
  • in caso di gemelli, inserirli, se possibile, in classi diverse;
  • eventuali istanze motivate provenienti dai genitori, che non siano in contrasto con i criteri precedenti
  • Nel caso in cui il tempo pieno non possa accogliere tutte le richieste dei genitori,

si procederà a stilare una graduatoria i cui punteggi sono stati attribuiti dagli Organi Collegiali

INSERIMENTO ALUNNI IN CLASSI INTERMEDIE A TEMPO PIENO

(DALLA SECONDA ALLA QUINTA ALL’INIZIO DELL’ANNO O ANCHE IN PRIMA IN CORSO D’ANNO)

SCUOLA PRIMARIA

  • inserimento nelle classi meno numerose;
  1. inserimento nelle classi meno problematiche;
  2. distribuzione equa degli alunni stranieri;
  3. distribuzione equa degli alunni diversamente abili;
  4. distribuzione equa degli alunni provenienti da altra scuola nel corso dell’anno scolastico;
  5. favorire la presenza di eventuali conoscenze pregresse dei bambini;
  6. numero omogeneo di maschi e femmine;
  7. in caso di gemelli, inserirli, se possibile, in classi diverse;
  8. eventuali istanze dei genitori purché  non siano in contrasto con i criteri precedenti

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME- SCUOLA PRIMARIA – TEMPO NORMALE

  1. richieste dei genitori relative al tempo a modulo;
  2. se si devono formare più classi a modulo seguire i criteri validi

per la formazione delle classi a tempo pieno;

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DI TRE ANNI

SCUOLA DELL’INFANZIA

  1. Richieste dei genitori relative al tempo scuola;
  2. garantire una presenza equilibrata di maschi e femmine;
  3. distribuzione equa degli alunni diversamente abili;
  4. distribuzione equa di alunni stranieri;
  5. garantire una presenza equilibrata di bambini nelle sezioni in base al semestre di nascita;
  6. in caso di gemelli, inserirli, se possibile, in sezioni diverse;
  7. eventuali istanze motivate provenienti dai genitori, che non siano in contrasto con i criteri precedenti
  8. Nel caso in cui non possano essere accolte tutte le richieste dei genitori, si procederà a stilare una graduatoria i cui punteggi sono stati attribuiti dagli Organi Collegiali.

 

 

INSERIMENTO ALUNNI IN SEZIONI GIA’ COSTITUITE (IN CORSO D’ANNO)

  1. richieste dei genitori relative al tempo scuola;
  2. inserimento nelle sezioni meno numerose;
  3. inserimento nelle sezioni meno problematiche;
  4. distribuzione equa degli alunni provenienti da altra scuola nel corso dell’anno scolastico;
  5. favorire la presenza di eventuali conoscenze pregresse dei bambini;
  6. numero omogeneo di maschi e femmine;
  7. in caso di gemelli, inserirli, se possibile, in sezioni diverse

Nota

I predetti criteri sono da applicare in maniera rigida e trasparente: tuttavia, in presenza di casi o situazioni eccezionali la cui valutazione di merito è lasciata al Dirigente Scolastico, è possibile agire in deroga.

 

CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI

L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01 e dal D.M. n° 37 del 26 marzo 2009. Si prevede che l’assegnazione delle classi debba essere preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del Consiglio d’Istituto e dalla formulazione delle proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti. L’atto finale, di competenza esclusiva del DS, fa riferimento a criteri e proposte che, se variati, devono essere motivati in modo chiaro ed esplicito.

Alle classi deve essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile. In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in considerazione, ma non assunta come criterio assoluto, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell’offerta.

Pertanto i criteri da rispettare saranno i seguenti:

  • Garanzia della continuità didattica per le classi a scorrimento;
  • Utilizzazione dei docenti idonei all’insegnamento dell’inglese;
  • Ricezione istanze docenti titolari già su sede:
  1. Richiesta copertura posto vacante
  2. Istanza di maggiore compatibilità ambientale
  3. Cambio ambito previo accordo con il collega
  4. Terminato il ciclo, facoltà di cambiare ambito rispetto al precedente
  5. Richiesta di passaggio dal Tempo Pieno al Tempo Normale (e viceversa) su posto vacante;
  6. In caso di perdita di posto nel passaggio dalla prima alla quinta considerare l’anzianità di servizio per la scelta su posto vacante;
  7. In caso di soppressione di sezioni, l’assegnazione alle restanti sezioni si effettuerà secondo l’anzianità di servizio;
  • Garantire alle classi pari opportunità di fruire di personale stabile: docenti in ingresso affiancati da docenti con esperienza nella classe o sezione/plesso;
  • In caso di completamento orario, garantire lo stesso docente per la stessa materia in altre classi;
  • Competenze
  • In caso di conflittualità tra istanze avanzate sulla stessa classe si seguirà la graduatoria d’istituto, seguendo nell’ordine:
  1. Docenti già titolari;
  2. Docenti trasferiti, utilizzati/ assegnati provvisoriamente.

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: in considerazione dell’eterogeneità delle sezioni e dell’impossibilità di garantire ogni anno la continuità per tutti gli alunni, per l’assegnazione delle docenti alle sezioni verrà presa in considerazione prioritariamente l’anzianità di servizio, ma non assunta quale criterio assoluto.

 

CRITERI GENERALI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO

L’orario scolastico verrà formulato sulla base dei seguenti criteri, tenendo conto sia del documento Nuove Indicazioni per il Curricolo della Scuola del Primo Ciclo, sia del Curricolo verticale di scuola, deliberato dal Collegio docenti.

Nella scuola dell’infanzia,

  1. la scansione della giornata scolastica avverrà come progettato nelle programmazioni educativo-didattiche, alternando i campi di esperienza;
  2. si organizzeranno alcune attività in modalità cooperativa, anche aprendo le classi;

Nella scuola primaria:

  • A seguito dell’assegnazione dei docenti alle classi, collocare l’orario degli specialisti (Religione, inglese) e/o di chi ha più classi;
  • In base all’orario che ogni docente effettuerà all’interno delle classi, è possibile adattare l’assegnazione delle discipline o degli ambiti;
  • Dare priorità all’italiano e alla matematica nelle prime ore della mattina; le suddette materie potranno essere inserite nelle ore pomeridiane come esercitazione o laboratori;
  • Alternare la didattica frontale delle discipline con attività laboratoriali anche nella stessa aula;
  • Organizzare alcune attività in modalità cooperativa, anche aprendo le classi;
  • Inserire le ore di lingua straniera, di Religione cattolica e di sostegno sia di mattina che di pomeriggio;

Nella scuola secondaria di I grado l’orario verrà formulato in base alle classi di concorso e alla disponibilità di docenti su più scuole. Organizzare alcune attività in modalità cooperativa, anche aprendo le classi.

 

CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI

Sostituzione interna dei docenti assenti, Scuola dell’Infanzia

  1. In base alla disponibilità dichiarata per iscritto, è possibile, in caso di assenza dell’insegnante del primo turno (mattina) invertire il turno pomeridiano, dell’altra insegnante di sezione, anticipandolo al mattino, compatibilmente con eventuali impegni pregressi;
  2. utilizzo dell’insegnante libera, durante le lezioni di religione se non impegnate in progetti per l’Attività Alternativa alla Religione Cattolica;
  3. utilizzo degli insegnanti di sostegno in presenza degli allievi disabili non gravi;
  4. nel caso in cui i precedenti criteri non siano sufficienti ad assicurare il servizio, compatibilmente con le esigenze , si nomina il supplente fin dal primo giorno di assenza dell’insegnante;
  5. nell’attesa del supplente si divide la sezione nelle altre sezioni fino ad un numero massimo tale da rispettare i termini di sicurezza (28 alunni, in casi assolutamente residuali);
  6. nell’attesa di prendere provvedimenti secondo i criteri succitati, la sezione verrà affidata alla sorveglianza di un Collaboratore Scolastico.

Sostituzione interna dei docenti assenti, Scuola Primaria

  1. utilizzo delle ore di contemporaneità se non impegnate in progetti per l’Attività Alternativa alla Religione Cattolica;
  2. utilizzo dell’insegnante libera in compresenza durante le lezioni di inglese e religione;
  3. recupero per eventuale fruizione di ore di permesso;
  4. utilizzo degli insegnanti di sostegno in assenza di allievi disabili, nelle classi di non titolarità dell’insegnante stessa;
  5. utilizzo degli insegnanti di sostegno in presenza degli allievi disabili non gravi, soltanto nelle classi di titolarità dell’insegnante;
  6. nell’attesa del supplente si divide la classe fino ad un numero massimo tale da rispettare i termini di sicurezza (28 alunni, in casi assolutamente residuali);
  7. nell’attesa di prendere provvedimenti secondo i criteri succitati la classe verrà affidata alla sorveglianza di un Collaboratore Scolastico;
  8. nel caso in cui fosse assente un docente di sostegno, l’insegnante che va a sostituire il collega di sostegno è assegnato all’intera classe e l’insegnante titolare in quella classe, in quanto già conosciuto dal bambino disabile, è assegnato ad esso per la supplenza;
  9. le insegnanti di classe si impegnano a dividere i bambini in piccoli gruppi (3 o 4) con l’indicazione della classe a cui affidarli. Tali divisioni devono essere pronte in appositi moduli affissi alle porte della classe da dividere. In questo modo, nell’arco dell’intero anno, gli stessi bambini saranno affidati sempre alla stessa classe.  Le classi verranno divise dall’insegnante o, in sua assenza, dal collaboratore.

Sostituzione interna dei docenti assenti, Scuola Secondaria di I grado

  1. docente che deve recuperare le ore di permesso breve;
  2. insegnante che completa l’orario, se disponibile;
  3. insegnante di sostegno, in assenza dell’alunno seguito;
  4. insegnante di sostegno, nella sua classe e in orario di servizio, in caso di alunni non gravi;
  5. insegnante in ora libera disponibile a pagamento, su richiesta specifica;

divisione degli alunni della classe scoperta.
 


 

 

 

 

 

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D‘ISTRUZIONE

Art. 1 - Principi generali

In coerenza con la Circolare ministeriale n.623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, la scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione come parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione collegano l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma di:

- lezioni all’aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti di interesse storico-artistico;

- partecipazioni ad attività teatrali e/o musicali;

- partecipazione ad attività o gare sportive;

- partecipazione ad attività collegate con l’educazione ambientale, alla salute alla convivenza civile;

- partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali;

- gemellaggi con scuole italiane ed estere.

Si intendono per :

  • Uscite didattiche sul territorio: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per un orario non superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio comunale e dei comuni territorialmente contigui;
  • Visite guidate: le uscite che si effettuano nell’arco di una giornata, per una durata uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio comunale e dei comuni territorialmente contigui;
  • Viaggi di istruzione: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento.

Di seguito citate genericamente “Uscite” se non specificatamente indicato il termine.

Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola e devono essere coerenti con gli obiettivi didattico-formativi propri dell’Istituto.

  • Competenze e procedure

La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle visite guidate o dei viaggi di istruzione costituisce, per la complessità delle fasi e delle competenze, un vero e proprio procedimento amministrativo.

Affinché siano regolati tempestivamente e con efficacia gli aspetti didattici, organizzativi, finanziari e di regolarità procedurale, il piano annuale delle visite e dei viaggi dovrà essere predisposto dai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione entro il mese di novembre di ogni anno.

Al piano delle “uscite“, che è da intendersi vincolante, potranno essere apportate delle modifiche in casi motivati ed eccezionali.

Competenze del Consiglio di classe/interclasse/intersezione

  • Elabora annualmente le proposte sulla base di specifiche esigenze didattiche ed educative e di una adeguata e puntuale programmazione.
  • Predispone il modulo

Competenze del Collegio dei Docenti:

  • Elabora ed esamina annualmente il “piano delle uscite“ che raccoglie le proposte presentate dai consigli di classe, interclasse e intersezione
  • Approva il “Piano delle uscite” dopo averne verificato la coerenza con il POF

Competenze del Consiglio d’Istituto

  • Determina i criteri per la programmazione e attuazione delle iniziative, controlla le condizioni di effettuazione delle singole visite o viaggi (particolarmente per quanto riguarda le garanzie formali, le condizioni di sicurezza delle persone, l’affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziarie e delibera l’approvazione;
  • Propone e decide eventuali variazioni al presente regolamento;
  • Delibera annualmente il “piano delle uscite”, presentato ed approvato dal Collegio docenti, verificandone la congruità con il presente regolamento.

Competenze delle famiglie

  • Vengono informate, esprimono il consenso in forma scritta alla partecipazione del figlio, sostengono economicamente il costo della Visita o del Viaggio.

Competenze del Dirigente Scolastico

  • Riassume nella sua veste tutte le responsabilità amministrative sostanziali; il suo decreto costituisce l’atto finale del procedimento amministrativo. Eventuali rilievi circa l’andamento delle visite o dei viaggi possono essere inoltrati al Dirigente scolastico; le osservazioni, le rimostranze o i suggerimenti saranno tenuti in considerazione nella preparazione di successive analoghe iniziative;
  • Autorizza autonomamente le singole “ Uscite didattiche sul territorio”.

 

 

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

  •           Le visite e i Viaggi di istruzione devono costituire iniziative complementari delle attività didattiche ed utili occasioni per ampliare e approfondire esperienze e conoscenze
  •           Per tutti gli alunni partecipanti alle “uscite“ è obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori (o di chi esercita la patria potestà familiare) ai quali dovrà essere comunicato il programma particolareggiato con le indicazioni delle località, i costi, le durate e le finalità, anche al fine di informarli del costo complessivo annuale da sostenere e consentire ai docenti la mappatura dei consensi necessaria a dar seguito alla programmazione
  •           La realizzazione dei “viaggi” non deve cadere in coincidenza con le altre attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini ecc) e, al fine di garantire la massima sicurezza, sono da evitare in coincidenza di attività istituzionali (elezioni) o nei giorni prefestivi.
  •           Il versamento della quota relativa all’uscita non deve avvenire nel periodo 15 dicembre/ 20 gennaio per chiusura operazioni amministrativo-contabili. Non è possibile compiere Visite o Viaggi di istruzione negli ultimi 30 giorni di scuola salvo che per le attività sportive o per quelle collegate con l’educazione ambientale.
  •           È vietata qualsiasi gestione fuori bilancio, perciò, nessun docente può utilizzare direttamente le somme raccolte per l’organizzazione di Visite guidate, viaggi di istruzione, attività culturali, sportive e ricreative.
  •           Le visite e i viaggi di istruzione devono essere predisposti per le classi intere e possono essere effettuate con almeno il 70% degli alunni della classe interessata.
  •           La partecipazione degli alunni alle visite e ai viaggi di istruzione non deve gravare le famiglie di spese troppo onerose.
  •           Dopo aver dato l’adesione alle visite o ai viaggi di istruzione l’alunno impossibilitato a parteciparvi, anche per giustificato motivo, dovrà comunque corrispondere la quota riferita al mezzo di trasporto, in quanto essa concorre alla determinazione della spesa globale della classe.
  • Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) a Viaggi o visite di istruzione, sono garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Connesso con lo svolgimento delle gite scolastiche è il regime delle responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta “culpa in vigilando”. Il docente che accompagna gli alunni nel corso delle uscite didattiche, deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l’attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni. In concreto esse riguardano l’incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente provocati a terzi a causa del comportamento dei medesimi alunni. In entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela  dell’alunno di minore età.
  • Gli accompagnatori degli alunni nelle “uscite” vanno individuati tra i docenti appartenenti alle classi degli alunni che partecipano. Gli accompagnatori dovranno essere non meno di uno ogni 15 alunni di media. In caso di viaggi all’estero gli accompagnatori saranno uno ogni 10 alunni.
  • Può essere altresì utilizzato il personale non docente, a supporto dei docenti accompagnatori, qualora il Dirigente lo ritenga utile per particolari motivi organizzativi, favorendo comunque la rotazione del suddetto personale.
  • La partecipazione alle visite o viaggi di istruzione rimane limitata agli alunni e al relativo personale della scuola. Non è consentita la partecipazione dei genitori se non per assistenza in particolari patologie e per ragioni particolari valutate dal Dirigente Scolastico.
  • Nel caso di partecipazione degli alunni diversamente abili, è compito dei Consigli di classe provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore, individuato prioritariamente nell’insegnante di sostegno, nonché predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità del disagio.
  • A qualunque Viaggio o Visita di istruzione non dovrà mai mancare l’occorrente per il pronto soccorso.
  • Il numero dei partecipanti all’uscita (alunni e accompagnatori) nel caso questa si effettui a mezzo pullman, non dovrà essere superiore al numero di posti indicati dalla carta di circolazione dell’automezzo.
  • Per ogni “uscita“ deve essere sempre individuato un docente responsabile.

 

Circa le Uscite nel territorio si devono rispettare le seguenti condizioni:

  • Gli insegnanti devono acquisire il consenso scritto delle famiglie, che può essere unico per tutte le uscite che si prevede di effettuare nell’anno scolastico; l’autorizzazione va consegnata in segreteria
  • L’uscita viene decisa dagli insegnanti di classe e può essere effettuata in qualsiasi momento della giornata scolastica;
  • Gli insegnanti devono informare, per iscritto, il Dirigente scolastico almeno 3 giorni prima dell’uscita nel territorio
  • Nella comunicazione al Dirigente vanno specificati meta, orario e le motivazioni educativo-didattiche.
  • Gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza.

 

Le richieste di autorizzazioni per l’approvazione particolare e definitiva delle Visite guidate e Viaggi di istruzione dovranno essere consegnate in segreteria (modulistica completa e tagliando di versamento effettuato ), almeno un mese prima rispetto alla data prevista.

Circa le Visite guidate e Viaggi di istruzione si devono rispettare le seguenti condizioni:

  1. Elenco nominativo degli alunni partecipanti, divisi per classe di appartenenza;
  2. Elenco nominativo degli alunni non partecipanti;
  3. Dichiarazione del consenso delle famiglie;
  4. Elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazione sottoscritta dagli stessi circa l’impegno a partecipare al “ viaggio “ con l’assunzione dell’obbligo della vigilanza;
  5. Analitico programma del viaggio e preventivo di spesa;
  6. Relazione concernente gli obiettivi culturali didattici posti a fondamento del “progetto di viaggio”;
  7. Relazione finale a conclusione del “viaggio” se problematico;
  8. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dai docenti organizzatori/accompagnatori;
  9. Ogni uscita dovrà essere accompagnata dalle specifiche delibere.
  10. Il comportamento scolastico può compromettere la partecipazione al viaggio
  11. I genitori e gli alunni devono sottoscrivere un documento di assunzione di responsabilità di fronte ad atteggiamenti e comportamenti irresponsabili dei ragazzi durante il viaggio, il pernottamento, le visite ai musei, ecc..
  12. Dovrà essere regolato l’uso dei cellulari
  13. La partecipazione all’uscita scolastica degli alunni portatori di handicap richiede la preventiva valutazione da parte dei docenti sulla fruibilità dell’itinerario per le condizioni riguardanti:
  14. Le barriere architettoniche;
  15. Le norme di sicurezza del mezzo di trasporto per handicap;
  16. Le condizioni personali di salute dell’alunno rispetto ai tempi e alla lontananza dalla famiglia. È prioritario il confronto con la famiglia dell’alunno.

Norme di comportamento e di sicurezza durante le visite di istruzione - Le visite e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale; pertanto i partecipanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento per la salvaguardia della propria ed altrui sicurezza.

In autobus:

  1. si sta seduti al proprio posto, infatti se si rimanesse alzati una brusca manovra potrebbe far perdere l'equilibrio e causare brutte cadute
  2. si allacciano le cinture di sicurezza ove presenti
  3. non si mangia né si beve, infatti un'improvvisa frenata potrebbe causare l'ingestione di liquidi e/o solidi nelle vie aeree con conseguenti problemi sanitari
  4. si conversa senza far confusione, altrimenti si distrae il conducente e lo si distoglie dalla guida

Nel trasferirsi da un luogo all'altro:

  1. si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell'insegnante o della guida, infatti allontanandosi o non seguendo le istruzioni date ci si mette in condizione di pericolo
  2. non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti esposti in mostra senza averne il permesso, infatti potrebbero venir facilmente danneggiati

Uso del cellulare - Il cellulare deve essere usato secondo le indicazioni degli insegnanti con obbligo di spegnerlo, comunque, nei locali oggetti della visita d'istruzione (musei, chiese, locali chiusi...)

Se la visita dura più di un giorno - E’ essenziale dormire per un congruo numero di ore al fine di affrontare con attenzione e vigilanza la giornata seguente. La buona educazione nei rapporti con le altre persone non è materia di sicurezza, ma rende più piacevole la vita di tutti. Queste norme sono adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi.
Il proprio comportamento non deve disturbare gli altri studenti e gli insegnanti: tutti i ragazzi hanno diritto di beneficiare pienamente della visita d'istruzione. Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare tempestivamente la famiglia e ad applicare le disposizioni del presente regolamento di disciplina.

 


 

ALLEGATO   Allegati

REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO

REGOLAMENTO PER L’USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE DI RETE

REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI

REGOLAMENTO CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI

REGOLAMENTO CONCESSIONE PALESTRE

REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI ESTERNI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI PER PROGETTI PON E POF

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI VOLONTARI

MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI DOCUMENTI E DELL'ARCHIVIO

LINEE GUIDA ARCHIVI SCOLASTICI

TABELLA ARCHIVI SCOLASTICI

 


 

SEZIONI DEDICATE

 PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI